CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO, 11.3.2021, n. 187 (Pres. Rel. Dott. Coco) – XX cooperativa sociale/YYY XX/YYY spa APPALTO – COOPERATIVA SOCIALE – CLAUSOLA CHE PREVEDE LA DEROGA ALL’APPLICAZIONE DEL CCNL FISE SERVIZI AMBIENTALI – AUTISTA NORMODOTATO – APPLICABILITÀ DELLA DEROGA NEI SUOI CONFRONTI – INSUSSISTENZA Art. 36 Cost. CCNL coop Sociali; CCNL Fise Legge n. 381/1991
La Corte di Appello di Bologna torna sulla questione dell’applicazione del ccnl Coop Sociali nell’ambito dell’appalto per il servizi ambientali e di igiene pubblica ed in specifico nei servizi appaltati per la raccolta dei rifiuti urbani. Con decisione di senso completamente opposto a quella assunta alla fine del 2019 (C.d.A. n. 854/19 del 12/19 novembre 2019 rel. dott.ssa S. Mantovani) con la quale aveva riformato la sentenza di primo grado (Tribunale di Bologna n. 598/19 rel dott. Sorgi), la C.D.A. di Bologna, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Rimini n. 24 del 24.1/9.4.2019, ha riconosciuto il diritto del lavoratore all’adeguamento retributivo e normativo sulla base del CCNL Fise servizi ambientali. Anche questa causa aveva come oggetto la richiesta di un socio lavoratore normodotato dipendente di una cooperativa sociale con mansioni di autista addetto ai servizi in appalto per la raccolta dei rifiuti urbani, ma in questa sentenza viene seguito un diverso percorso interpretativo e applicativo delle norme ed in particolare quelle che disciplinano le cooperative sociali e del ccnl Fise . Più precisamente, come viene ben evidenziato nella sentenza, l’oggetto del contendere “è l’individuazione del trattamento economico conforme alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione in concreto applicabile, a prescindere dall’efficacia diretta a favore dei dipendenti della Cooperativa delle clausole degli appalti da questa stipulati “ con il committente. La C.d.A. prende le mosse dai bandi di gara redatti dalla stazione appaltante che prevedevano, in ottemperanza all’art. 8 CCNL Federambiente applicato dalla committente, l’obbligo per le imprese aggiudicatrici di garantire ai propri dipendenti adibiti presso l’appalto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello del CCNL dei servizi ambientali. Inoltre l’art. 8 bis punto 6 (con il rinnovo del Ccnl Federambiente 2016 è diventato l’art. 6 punto d) sancisce che “il personale svantaggiato individuato dal comma 2 può essere escluso dall’applicazione della clausola prevista dall’art. 8, comma 1 lett d) del presente ccnl di assicurare il medesimo trattamento del contratto collettivo (Fise) per una quota complessiva e non superiore al 5% avendo a riferimento l’ammontare del volume economico delle attività complessivamente previste dall’articolo 3, comma 1, lett. a) del presente ccnl, al netto del valore economico delle attività di trasparenza dei rifiuti, successivamente alle procedure previste dai commi 3,4e 5 . Resta comunque l’obbligo per le cooperative sociali, di cui all’art. 1 lett b) della legge 381/91, di assicurare ai propri soci e dipendenti le condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste da un ccnl stipulato con le OOSS comparativamente più rappresentative” . Dunque, in ragione dell’assetto normativo previsto dal ccnl applicato dalla committente divenuto vincolante anche per la cooperativa appaltatrice in quanto regola richiamata nel bando di appalto, secondo i Giudici della Corte di Appello, bene ha fatto il Tribunale di Rimini a ritenere che la deroga all’applicazione del contratto di settore Fise Ambiente doveva considerarsi consentita solo per il personale c.d. “svantaggiato”, mentre al personale “normodotato” doveva essere applicato il ccnl dei servizi ambientali. Vi è peraltro da evidenziare che sul punto la Corte di Appello sottolinea che l’indicazione nel bando di gara del ccnl applicabile, contribuisce, anche ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, “ad indirizzare l’interprete nell’individuazione dei parametri retribuitivi adeguati alla fattispecie, posto che tale individuazione è già stata operata concordemente dal committente e appaltatore in sede di indizione della gara e di aggiudicazione dell’appalto”. Conseguentemente sulla base del presupposto accertato in causa, ossia che il lavoratore era “normodotato” ed era munito di patente C ed era alla guida di mezzi come addetto alla raccolta dei rifiuti, i Giudici hanno ritenuto corretto applicare al rapporto di lavoro il trattamento economico e retributivo previsto dal ccnl Fise . Ciò anche in ragione del fatto che il profilo professionale del lavoratore delineato sulla base delle mansioni effettivamente svolte (e accertate in causa) non trovava alcuna corrispondenza del ccnl coop. sociali. Di certo la decisione avrà un proseguo in Corte di Cassazione, ma il percorso interpretativo seguito in questa decisione appare convincente e lineare perché, assume la valutazione del corretto ccnl applicabile partendo dal ccnl applicato dal committente e ritenendo che l’aggiudicazione dell’appalto determina come conseguenza l’obbligo dell’appaltatrice di attenersi alle condizioni ivi previste, tra le quali anche quelle di garantire ai lavoratori non rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 381/91 (che disciplina le cooperative sociali), l’applicazione di un contratto diverso da quello del ccnl coop sociali. Insomma la Corte D’Appello, rimeditando le proprie posizioni che la avevano portata a riformare la precedente sentenza del Tribunale di Bologna sulla medesima questione, sembra addirittura seguire lo stesso ragionamento sulla base del quale quel giudice di prime cure aveva riconosciuto il diritto all’applicazione del diverso contratto. Nella precedente sentenza (Tribunale di Bologna n. 598/19) veniva infatti affermato: “Il riferimento al canone imposto dall’art. 36 della Costituzione nel caso in esame è superiore al riferimento stesso della clausola contrattuale, in effetti dalla dizione non univoca. Per la cooperativa sociale che ha come scopo specifico e precipuo l’introduzione nel mercato del lavoro di persone svantaggiate la situazione particolare determina la possibilità di calcolare come adeguatamente remunerativo un trattamento economico inferiore rispetto ai canoni normali perché c’è l’elemento in più dello svantaggio al quale soggiace il lavoratore che determina tale sacrificio, sicuramente da socializzare”. Conseguentemente per i settori che non sono di specifico intervento della cooperativa sociale – e a maggior ragione rispetto a lavoratori non posti in condizioni di svantaggio per il mercato del lavoro – non vi è motivo o ragione per riconoscere, anche ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, la possibilità di corrispondere trattamenti fuori mercato. (AP – BL)