Corte di Appello
Rapporto di lavoro – Corte App. Torino 18.11.2020 – Decesso lavoratore e liquidazione danno
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Data: 18/11/2020
Tipologia: sentenza
Regione: Piemonte
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Corte Appello Torino, 18 novembre 2020 (Est. Fierro) – Eredi di F.S. c. M.I. Spa
LAVORATORE DECEDUTO PER PATOLOGIA PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO CATASTROFALE IN BASE ALLE TABELLE DI MILANO – PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO
Artt. 1226 e 2056 c.c.
Gli eredi di un lavoratore, deceduto a causa di mesotelioma pleurico, adivano il Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento della responsabilità della M.I. Spa nella causazione della patologia e per sentirla condannare al risarcimento dei danni iure proprio e iure ereditario.
Il Tribunale accertava la responsabilità di M.I. ed il nesso causale tra l’attività lavorativa prestata dal de cuius dal 22 agosto 1957 al 31 maggio 1987 e condannava la società al risarcimento dei danni.
La Corte d’appello di Torino riformava la sentenza in punto quantificazione del risarcimento del danno catastrofale e, applicando quale parametro di liquidazione il danno da ingiusta detenzione, condannava l’azienda al risarcimento di un ulteriore importo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto appello tanto gli eredi del lavoratore quanto l’azienda.
La Cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso relativo alla violazione degli art. 1226 c.c. e 2056 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis rinviando la causa dinanzi alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Il procedimento è stato riassunto dagli eredi del lavoratore i quali, dando atto di aver già percepito euro 295.481,68 a titolo di danno non patrimoniale sofferto dal de cuius, chiedono la condanna dell’azienda al pagamento dell’ulteriore somma di euro 849.997,50.
La Corte d’Appello di Torino, disattendendo gli assunti dei ricorrenti, ha ritenuto che nella sentenza rescindente la Cassazione abbia affermato che la liquidazione del danno vada operata applicando le tabelle di Milano.
La Corte, tenuto conto della necessità di liquidare il danno catastrofale con un criterio equitativo puro, ha affermato che i criteri dell’intensità decrescente del danno terminale e quello del limite massimo di 100 giorni di risarcibilità contenuti nelle tabelle di Milano non si attaglino ad ipotesi, quali quella in esame, in cui il danno non è conseguenza di un evento lesivo traumatico bensì di una malattia che peggiora inesorabilmente e preclude la speranza di sopravvivere.
La sofferenza derivante dalla consapevolezza della morte si esprime nel suo valore massimo al momento della diagnosi ma permane sostanzialmente immutata per tutto il decorso della malattia. La storia clinica del de cuius dimostra che il danno non è affatto diminuito ed anzi egli è andato incontro lucidamente al peggioramento progressivo delle condizioni di salute passando da una diagnosi infausta all’altra e convivendo ogni giorno con la sofferenza causata dall’approssimarsi della morte. L’orizzonte temporale di riferimento nella quantificazione del danno non patrimoniale è rappresentato dai 330 giorni decorsi dalla diagnosi al decesso, l’importo massimo per i primi 3 giorni di danno terminale (euro 30.000) è giustificato in ragione del profondo sconvolgimento a seguito della diagnosi. Per i rimanenti 327 giorni corrisponde ad equità liquidare per ogni giorno di sopravvivenza l’importo giornaliero di euro 1.000,00 indicato nella tabella di Milano per il quarto giorno con liquidazione del danno catastrofale in euro 357.000,00. [C.F.]

Parole chiave:
Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale