Corte di Appello
Sicurezza e previdenza sociale – Corte App. Torino 27.10.2020 – Revoca assegno invalidità
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Data: 27/10/2020
Tipologia: sentenza
Regione: Piemonte
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Corte Appello Torino, 27 ottobre 2020 (Est. Fierro) – INPS c. O.T.
REVOCA DELL’ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE PER INDEGNITÀ – INAPPLICABILITÀ IN VIA ANALOGICA DELLA NORMA SULLA REVOCA DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ
Art. 2, comma 58, L. 92/2012; art. 13 L. 118/71; art. 38 Cost.
Il ricorrente conveniva in giudizio l’INPS esponendo di essere stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa nella percentuale di 80 punti percentuali, ma che la domanda diretta al riconoscimento di assegno mensile di assistenza ai mutilati e invalidi parziali non ricoverati era stata rigettata dall’INPS per effetto dell’applicazione della l. 92/2012 (c.d. legge Fornero), art. 2, commi 58-63. Precisato di trovarsi in stato di detenzione domiciliare presso l’abitazione, per effetto di provvedimento definitivo, in espiazione di una pena con attuale scadenza al 3.12.2025, il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’applicazione della normativa citata nei confronti di soggetti non detenuti (perché in sospensione della pena per motivi di salute o anche perché sottoposti a misure alternative alla detenzione), ancorché condannati in via definitiva per i gravi reati previsti dalla normativa in questione, per violazione dell’articolo 38 della Costituzione, che prevede come principio assoluto che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
In secondo luogo, dedotta la natura “penale” della sanzione accessoria, affermava l’illegittimità di una applicazione retroattiva in relazione a reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge 92/2012 in quanto in violazione del principio di cui all’art. 25 Cost.
Si costituiva l’INPS, affermando la correttezza del proprio operato, in quanto conforme al dettato della legge 92/2012 e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 34/2020 il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, accertava il diritto del ricorrente al riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 e condannava l’INPS alla corresponsione della prestazione richiesta.
Avverso la sentenza l’INPS ha interposto appello lamentando la violazione ed errata applicazione dell’art. 2, comma 58, l. 92/12. Afferma in particolare l’Istituto che dalla differenza dei requisiti di salute imposti per la pensione di inabilità civile (totale inabilità lavorativa) e per l’assegno mensile (percentuale di invalidità pari al 74%) emerge che la pensione è una prestazione più socialmente rilevante in quanto connessa alla perdita totale della capacità lavorativa, mentre l’assegno mensile presuppone una residua capacità lavorativa, con la conseguenza che l’interpretazione posta a fondamento della sentenza impugnata determinerebbe la sottrazione della provvidenza proprio a coloro che avrebbero più necessità di una provvidenza.
La Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello rilevando che la revoca delle prestazioni previdenziali è subordinata dall’art. 2, comma 58, l. 92/12 al ricorrere di due requisiti:
1. aver riportato condanna per uno dei reati indicati nella norma;
2. essere titolari di una delle prestazioni previdenziali elencate nella norma stessa (indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili).
La revoca della prestazione previdenziale è causalmente collegata, da un lato, al titolo di reato per il quale il titolare del trattamento è stato condannato e, dall’altro, al tipo di prestazione previdenziale goduto, senza alcuna considerazione per le condizioni soggettive del condannato. Indubbiamente la revoca ha ad oggetto prestazioni legate allo stato di bisogno economico ovvero alle menomate condizioni di salute del condannato ma il suo perimetro di operatività è testualmente circoscritto alla prestazione indicata dalla norma stessa, il che esclude l’interpretazione teleologica.
L’interpretazione letterale della norma condivisa dalla Corte d’Appello consente altresì di offrire una lettura della norma costituzionalmente orientata.
Ove infatti si volesse ritenere che l’assegno mensile sia implicitamente incluso nel richiamo alla pensione di invalidità si dovrebbe necessariamente dubitare della conformità della previsione all’art. 38 Cost. nei casi in cui, come nella fattispecie, il titolare condannato si trovi in regime di detenzione domiciliare vedendosi così precluso il diritto al sostentamento. Il Tribunale di Roma (ordinanza 6 febbraio 2020, n. 68) ha affermato che la revoca dei benefici a coloro che si trovano in regime di detenzione domiciliare comporta il concreto rischio di non potere disporre, a causa della condizione di età e della connessa incapacità di svolgere proficuo lavoro, dei mezzi di sussistenza, non potendo lo statuto di indegnità giungere fino a porre in pericolo la sopravvivenza del condannato pena il contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 38, comma 1, Cost. [C.F.]

Parole chiave:
Invalidità civile, Invalidità e inabilità inps, Malattia