Corte di Appello
RAPPORTO DI LAVORO – Corte di Appello Firenze 03.02.2021 – Lavoro intermittente
Allegato: Download
Data: 03/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Toscana
Commento:

La Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’impugnazione proposta da una società per ottenere la riforma della sentenza di prime cure con cui il Tribunale del capoluogo toscano aveva accertato che tra la stessa società e una lavoratrice era intercorso un ordinario rapporto di lavoro a tempo parziale, anziché di lavoro intermittente. Il Giudice di primo grado aveva in particolare verificato che la prestazione richiesta alla lavoratrice non era stata affatto discontinua e che, in contrario, l’esecuzione della stessa era stata costante e continuativa.

Nel rigettare l’appello, la Corte ha innanzitutto escluso che la qualificazione del rapporto come intermittente debba seguire ex se alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità previsti dalla legge, senza che sia necessario (né consentito) alcun accertamento sulle effettive modalità di svolgimento della relazione negoziale.

Si tratta invero, secondo il Collegio, di un’opzione ermeneutica che non si confronta con il ruolo attribuito dalla legge alla discontinuità della prestazione quale elemento necessario e distintivo del tipo contrattuale: poiché «il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente», le prestazioni oggetto dell’accordo negoziale e della sua successiva esecuzione devono essere effettivamente discontinue.

D’altra parte poiché nel contratto di lavoro intermittente, secondo quanto dispone l’art. 33, d.lgs. n. 276/2003 (applicabile ratione temporis), «un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro» perché egli ne usi la prestazione con le modalità di cui al successivo art. 34, deve ritenersi che la discontinuità esprima, non semplicemente l’esistenza di soluzioni di continuità nell’esecuzione della prestazione (che è caratteristica anche di altri tipi contrattuali, ben diversamente garantiti, ad esempio il part-time), bensì anche l’incertezza riguardo al se e soprattutto al quando della chiamata. Così che la discontinuità della prestazione, come ben si rileva dal tenore testuale dell’art. 34, risulta essere conseguenza del carattere in concreto non prevedibile, anche se astrattamente ricorrente, dell’esigenza organizzativa datoriale soddisfatta con l’assunzione precaria.

Una tale struttura deve darsi perciò in ogni caso di ricorso al lavoro intermittente e non se ne può prescindere neppure nelle ipotesi di cui al c. 2 dell’art. 34, secondo cui «in ogni caso» il contratto può essere concluso con lavoratori di determinate fasce d’età. Un’espressione che deve intendersi come necessariamente riferita alla superfluità in queste ipotesi delle causali oggettive, ma non del requisito della discontinuità della prestazione (nei termini detti), proprio per essere tale discontinuità il requisito distintivo del tipo contrattuale.

Così, a parere della Corte, sembra di una certa evidenza che non potrà qualificarsi come intermittente un rapporto di lavoro connotato dall’inserimento organico della prestazione del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa, anche ove, in ipotesi, l’esecuzione della prestazione non sia quotidiana, difettando in questo caso proprio l’incertezza in ordine all’an e al quando della chiamata e rispondendo invece l’assunzione ad esigenze organizzative e produttive anche in concreto programmabili.

Si tratta di una conclusione che deve dirsi imposta dal tenore testuale delle disposizioni di interesse e che è l’unica in grado di delimitare l’area del contratto de quo rispetto ad altre figure negoziali (quali ad esempio il part-time). Una distinzione resa più necessaria dall’esigenza di evitare l’impiego fraudolento di un tipo contrattuale che ex se esclude garanzie altrimenti proprie del rapporto di lavoro subordinato.

Parole chiave:
Lavoro intermittente