«Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»
Data:
Tipologia: sentenza
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73  .Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.».

Con la legge n. 106 del 2021 è stato convertito, con modifiche, il decreto legge n. 73 del 2021. Si segnala, in particolare l’art. 40 bis, con cui è stato introdotto un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. A tali datori di lavoro resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi’ sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia’ impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi’, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta’ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi’ sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attivita’ dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attivita’ di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa’ senza continuazione, anche parziale, dell’attivita’, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attivita’ che possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e’ comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi’ esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Si segnala altresì l’introduzione dell’art. 41 bis, che introduce modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato. Precisamente al comma 1 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51»; e dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, puo’ essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022».

(GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 25)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/24/176/so/25/sg/pdf