CGUE, 11 novembre 2020, causa C300/19, Marclean Technologies Licenziamenti collettivi – Modalità di calcolo del numero dei licenziamenti Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un licenziamento individuale contestato faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento previsto da tale disposizione per determinare l’esistenza di un licenziamento collettivo deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi di 30 o di 90 giorni consecutivi nel corso dei quali tale licenziamento individuale è intervenuto, e durante i quali si è verificato il maggior numero di licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, ai sensi della stessa disposizione. (F.R.)