CGUE, 25 novembre 2020, causa C799/19, Sociálna poisťovňa Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro Direttiva 2008/94/CE – Articoli 2 e 3 1) L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro non può essere considerato in «stato di insolvenza» qualora sia stato oggetto di una domanda di apertura di un procedimento esecutivo a titolo di un diritto a risarcimento, riconosciuto da una decisione giudiziaria, ma il credito sia stato dichiarato irrecuperabile nell’ambito dell’esecuzione a causa dell’insolvenza di fatto di tale datore di lavoro. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, della medesima direttiva, lo Stato membro interessato abbia deciso di estendere la tutela dei lavoratori subordinati prevista da detta direttiva a una siffatta situazione di insolvenza, stabilita mediante procedure diverse da quelle menzionate in detto articolo 2, paragrafo 1, previste dal diritto nazionale. 2) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che un’indennità dovuta da un datore di lavoro ai superstiti a titolo del danno morale subìto a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro può essere considerata come «diritto dei lavoratori subordinati, derivante da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, solo qualora essa rientri nella nozione di «retribuzione», come definita dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice nazionale determinare. (F.R.)