Corte di Cassazione
RAPPORTO DI LAVORO – Cass. 15.02.2021, n. 3815 – Somministrazione – Abuso – Danno
Allegato: Download
Data: 15/02/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

Un lavoratore dipendente di una azienda di somministrazione dopo alcuni anni di missione presso l’INPS adiva il Tribunale di Roma al fine di accertare l’illegittimità della somministrazione a termine e la condanna dell’ente al risarcimento del danno.

Il Tribunale pur dichiarando l’illegittimità dei contratti di somministrazione, respingeva la domanda di risarcimento. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza e in accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore, condannava l’INPS al risarcimento del danno nella misura di 10 mensilità.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso promosso dall’ente che contestava la misura afflittiva applicata affermando che ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore in caso di abusiva reiterazione di contratti di somministrazione a termine deve farsi riferimento alla norma di carattere generale dell’art. 32 della legge 183/2020 che introduce un danno presunto con valenza sanzionatoria qualificabile come danno comunitario. Sebbene la normativa sul lavoro in somministrazione non preveda l’applicazione del contratto a termine non è esclusa, secondo la Cassazione, la possibilità di riconoscere regole risarcitorie identiche a quelle generali a termine con la Pubblica Amministrazione in ragione della esigenza di evitare un abuso della figura della somministrazione a termine in ragione della continuità della necessità di una effettiva tutela con quella del contratto a termine con clausola di durata illegittima.

Parole chiave:
Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Lavoro pubblico, Somministrazione di lavoro