Le Sezioni unite della Cassazione hanno confermato la condanna di Ryanair Dac a pagare 50mila euro alla Filt Cgil di Bergamo per comportamento discriminatorio. La Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva dichiarato discriminatoria la clausola denominata “Estinzione del contratto”. Tale clausola, inserita nel contratto di lavoro del personale di cabina degli aeromobili, era volta ad impedire interruzioni di lavoro o qualunque altra azione sindacale e ad escludere il riconoscimento di qualunque sindacato. Vietava inoltre azioni collettive di qualsiasi tipo, pena l’annullamento del contratto e la perdita di qualunque incremento retributivo o indennitario, o di cambio turno. La Corte ha poi chiarito che la tutela delle “convinzioni personali”, espressione presente nella normativa italiana e comunitaria, va interpretata come formula di chiusura del sistema, “nel senso che le opinioni del lavoratore, che possono riguardare temi diversi tra cui anche l’esercizio dei diritti sociali (associazione sindacale, sciopero), non possono legittimare una condotta discriminatoria, che cioè non consenta al lavoratore di esercitare in situazione di parità i propri diritti”. L’esercizio dei diritti riconducibili alla libertà sindacale dunque “non possono costituire fattori di discriminazione”. La Corte esclude la natura contrattuale dell’azione promossa dall’organizzazione sindacale, in quanto la clausola “ricade anche sull’autonomia collettiva e sulle relazioni sindacali in quanto, poiché condiziona l’assunzione, le condizioni di lavoro e la permanenza in servizio del lavoratore, incide sulla libertà sindacale sia individuale che collettiva”. Con ampi richiami alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria viene affermata la sussistenza della giurisdizione italiana e l’applicabilità della legge italiana, nonché la legittimazione ad agire della Filt Cgil. Secondo la Corte la normativa nazionale – andando oltre i minimi di tutela riconosciuti dalla normativa comunitaria “riconosce alle organizzazioni sindacali, un potere di agire in giudizio per contrastare le discriminazioni collettive sul lavoro a prescindere dal consenso e in assenza di una vittima”. Il sindacato, quindi, ha agito legittimamente iure proprio e a titolo extracontrattuale per la tutela di interessi omogenei individuali, sia pure non riferibili nella specie a vittime immediatamente o direttamente identificabili della discriminazione, che sono rilevanti per la collettività.