Corte di Appello
RAPPORTO DI LAVORO – Corte Appello Cagliari 19.6.2020 – Licenziamento collettivo – Gruppo societario – Unico centro imputazione
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Data: 19/06/2020
Tipologia: sentenza
Regione: Sardegna
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La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cagliari aveva riconosciuto in favore di un’assistente di volo la c.d. tutela reale attenuata, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 5, co. 3, D.lgs. N. 223/1991 e 18, co. 4, legge N. 300/1970, stante l’illegittimità del licenziamento intimatole all’esito di una procedura di licenziamento collettivo.
Così come in primo grado, anche i giudici di secondo grado hanno ravvisato il mancato rispetto dei criteri di scelta, in quanto nella platea dei lavoratori da licenziare non erano stati coinvolti quelli alle formali dipendenze di un’altra società controllata dalla datrice di lavoro della lavoratrice, sebbene tra la controllante e la controllata sussistesse un complesso aziendale unitario, almeno ai fini dell’imputazione dei rapporti di lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, secondo la Corte d’Appello di Cagliari, l’unicità della posizione datoriale, pur in presenza di pluralità di società, non richiede necessariamente – in presenza degli altri presupposti di identità di capitale, di strutture organizzative e produttive etc. – che ciascuna delle società disponga dei dipendenti delle altre (non richiede necessariamente, cioè, l’utilizzo promiscuo della forza lavoro), ma si ha anche quando la società controllante dispone direttamente del personale della controllata; e ciò in applicazione del principio basilare per cui il datore di lavoro deve identificarsi nel soggetto che utilizza le prestazioni, salvo i casi previsti dalla legge.
Il Collegio ha considerato decisiva la circostanza che la controllante si fosse contrattualmente impegnata a gestire ogni aspetto, dal più rilevante al più minuto, dei rapporti di lavoro dei dipendenti della controllata, tra cui: la stipula, il rinnovo e la modifica dei contratti di lavoro aziendali; le modalità di impiego del personale; le assenze e le presenze; le ferie e i permessi; la definizione e lo sviluppo della struttura organizzativa con definizione delle responsabilità e delle mansioni per ogni funzione; i rapporti con il personale in ordine all’applicazione contratti di lavoro; il monitoraggio dell’organizzazione interna.
In merito al citato contratto di servizio, la controllata aveva sostenuto che si trattasse della semplice fornitura dell’opera di amministrazione del personale, come avviene non di rado all’interno gruppi societari. La Corte ha però sul punto osservato che un conto è fornire servizi di carattere esecutivo, come appunto la gestione amministrativa, l’elaborazione delle paghe, l’organizzazione delle trasferte e dei rimborsi, che certamente in un gruppo di società possono essere demandate ad una sola di esse anche per i dipendenti di tutte le altre; diverso è effettuare una vera e propria direzione del personale, come quella derivante dalle citate previsioni contrattuali, comprendenti vere e proprie prerogative datoriali, come la negoziazione del contratto collettivo.
Neppure la circostanza che all’interno della controllata ci fossero delle figure tecniche con ruoli di responsabilità è stata considerata decisiva ai fini dell’esclusione dell’unicità datoriale, atteso che all’interno di qualunque azienda vi possono essere più suddivisioni con a capo dei responsabili intermedi, in ragione delle differenze tecniche delle rispettive attività; differenze che, nel caso in esame, pacificamente vi erano tra gli aeromobili dell’una e dell’altra compagnia; come vi era l’obbligo, per ciascun operatore del settore – e quindi per ciascuna società – di designare al proprio interno dei responsabili di determinate attività, ma di rilevanza esclusivamente tecnica, appunto.
In definitiva, la Corte d’Appello di Cagliari ha ritenuto sussistere un centro unitario d’imputazione dei rapporti di lavoro, stante la gestione ed il conseguente utilizzo diretto del personale di entrambe le compagnie da parte della società controllante. Da qui la conclusione che la procedura di mobilità avrebbe dovuto coinvolgere anche i dipendenti della società controllata.

Parole chiave:
Licenziamento collettivo