Il Tribunale di Pisa, all’esito sia della fase sommaria che dell’opposizione, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento del lavoratore in quanto intimato oltre il termine di 30 giorni che il CCNL del settore imponeva come durata massima del procedimento disciplinare. Così, ritenuto che tale violazione si traducesse in un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato in quanto la mancata applicazione della sanzione nel termine previsto dal contratto avrebbe comportato l’accoglimento delle giustificazioni rese dal lavoratore, aveva applicato la tutela prevista dall’art. 18 c. 4, legge n. 300/1970. La Corte d’Appello di Firenze, chiamata a esprimersi su reclamo del datore di lavoro, ha invece ritenuto non del tutto condivisibili le argomentazioni del Giudice pisano e ha quindi parzialmente accolto l’impugnazione. La Corte, pur ritenendo come il primo giudice che il termine previsto dal contratto collettivo per la conclusione del procedimento disciplinare fosse stato effettivamente violato, è giunta a conclusioni diverse quanto alla tutela applicabile. Non è condiviso in particolare l’argomento secondo il quale la violazione del termine previsto dal contratto collettivo comporterebbe un silenzio da intendersi come accettazione delle difese del lavoratore. Tale conseguenza è stata infatti affermata dalla Corte di Cassazione in ipotesi nelle quali la contrattazione collettiva espressamente prevedeva la mancata adozione della sanzione nel termine procedimentale previsto come accettazione delle giustificazioni del lavoratore. Nel caso in esame, però, nessuna previsione in tal senso era contenuta nella relativa disposizione contrattuale. La Corte ha quindi ritenuto che la violazione del termine procedimentale fissato dal CCNL integrasse una violazione meramente formale e che pertanto comportasse l’applicazione della tutela, c.d. indennitaria debole, prevista dal c. 6 dell’art. 18, come modificato dalla legge n. 92/2012. In questo senso, d’altronde si erano già espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 27 dicembre 2017, n. 30985).