Corte di Appello
RAPPORTO DI LAVORO – Corte Appello Roma 22.2.2021 – Controlli sul lavoratore – Geolocalizzazione
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Data: 22/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Lazio
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Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 641 del 22.02.2021, Est. Boeri, A. coop. (avv. F. Leggiero) c. GF (avv. M. Proverbio).
Controlli del datore di lavoro – impianto di geolocalizzazione – elemento aggiuntivo rispetto allo strumento di lavoro – accordo sindacale o autorizzazione INL – necessità
In caso di impiego di un impianto di geolocalizzazione installato per esigenze di carattere produttivo non indispensabile per l’esecuzione della prestazione, la stipulazione di un accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro costituiscono condizioni di legittimità dell’installazione stessa e per l’utilizzabilità a fini disciplinari – ex art. 4, comma 3, St. lav. – delle informazioni raccolte.
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Un dipendente di una società, che svolge servizi di raccolta di rifiuti urbani per conto di un Comune, veniva raggiunto da due sanzioni disciplinari conservative entrambe fondate su addebiti analoghi. Il lavoratore, adibito a mansioni di autista, veniva sanzionato per aver effettuato, durante l’orario di lavoro, ripetutamente soste prolungate e per esser transitato in zone non di sua competenza.
La particolarità del caso sta nel fatto che la datrice di lavoro era entrata in possesso di tali informazioni in virtù di controlli svolti sui tabulati del sistema GPS installato sull’automezzo in dotazione del dipendente.
Il lavoratore aveva, pertanto, censurato le sanzioni per violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori non essendo stato stipulato un accordo sindacale o ottenuta l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro in ordine all’utilizzo di tale sistema di controllo.
La società opponeva che l’installazione del sistema GPS si era reso necessario per l’esplicita previsione contenuta nel contratto di appalto con il Comune committente e, comunque, eccepiva la sussistenza della deroga prevista dall’art. 4, comma 2, cit. costituendo il GPS uno strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in commento, ha dichiarato la nullità delle sanzioni disciplinari aderendo e facendo propria l’interpretazione proposta dall’INL con la circolare n. 2/2016 nella quale l’Ispettorato sosteneva che il sistema GPS non è uno strumento di lavoro bensì un elemento aggiuntivo che risponde ad esigenze datoriali ulteriori – di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo e di sicurezza sul lavoro – rispetto all’esecuzione del contratto.
Né poteva farsi applicazione dell’eccezione contemplata nella circolare anzidetta secondo cui potrebbe considerarsi strumento di lavoro il sistema GPS laddove la sua installazione sia richiesta da specifiche normative (ad esempio trasporto di portavalori superiore a € 1.500.000,00).
La Corte d’Appello ha rilevato che, nel caso di specie, l’impianto di geolocalizzazione era stato installato per esigenze di carattere produttivo onde rispettare gli accordi con il committente senza che esso fosse indispensabile per l’esecuzione della prestazione lavorativa. Di conseguenza si rendeva necessaria la stipulazione di un accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro che costituiscono condizioni di legittimità dell’installazione del sistema di controllo e dell’utilizzabilità a fini disciplinari, ex art. 4, comma 3, cit., delle informazioni raccolte dall’impianto.
Filippo Aiello

Parole chiave:
Controlli sul lavoratore