Corte di Appello
RAPPORTO DI LAVORO – Corte d’Appello di Torino, 22 marzo 2021 – Interposizione di manodopera
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Tipologia: sentenza
Regione: Piemonte
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Sentenza n. 31 (est. Mancuso) C.M. contro Spa T.

 

La Corte d’Appello di Torino con questa decisione riforma integralmente la sentenza di primo grado, valorizzando principalmente il fatto che il rapporto di lavoro – durato vent’anni e formalmente imputato a varie società appaltatrici – si fosse svolto anche in vigenza della legge n. 1369/1960, la quale, com’è noto, vietava la mera intermediazione di manodopera.

Tale disciplina, pur abrogata con il decreto legislativo n. 276/2003 (che ha mantenuto il divieto di interposizione sostituendolo però con gli istituti dell’appalto illecito e della somministrazione irregolare), andava certamente applicata alla vicenda in esame in base al principio, affermato anche in sede di giurisprudenza di legittimità, del “tempus regit actum”.

Con ampi richiami alla giurisprudenza della Cassazione, la Corte d’Appello di Torino ha in particolare argomentato sulla base della presunzione di illecita interposizione prevista dall’art. 1, co. 3, della citata L. n. 1369, presunzione non operante nel nuovo quadro normativo, in quanto l’istruttoria testimoniale aveva avuto modo di chiarire in maniera incontrovertibile che il lavoratore aveva operato non solo su una postazione fissa all’interno dei locali della committente, ma anche avvalendosi esclusivamente di strumenti di lavoro da questa messi a disposizione.

La Corte ha attribuito un rilievo importante anche al fatto che la società appellata non avesse prodotto in giudizio tutti i contratti di appalto, così impedendo al Giudice di verificare la corrispondenza tra l’oggetto dell’appalto e l’attività in concreto svolta dal lavoratore.

La Corte ha altresì respinto una eccezione di decadenza ex art. 32 della L. n. 183/2010, il cosiddetto “Collegato lavoro”, fondata sul fatto che il lavoratore non aveva proposto una formale impugnazione dopo un periodo di venti giorni di sospensione del lavoro per CIG avvenuto anni prima, sia sulla base della brevità del periodo in questione sia perché non esisteva alcuna comunicazione formale di cessazione del rapporto a lui rivolta. Infine, veniva respinta un’eccezione di prescrizione, in quanto l’azione di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è imprescrittibile mentre eventualmente si estinguono solo i diritti patrimoniali conseguenti (E.M.).

Parole chiave:
Appalto, Interposizione di manodopera