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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Bologna 21.1.2021 – Licenziamento individuale – Risarcimento del danno
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Data: 21/01/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Emilia Romagna
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TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO (21.1.2021) dep. 20.5.2021 N. 37/2021
(Sentenza )
(dott. Palladino)
MD / F srl
Art. 414 cpc
Art. 3 co.1 dlgs. 23/2015 (Corte Cost. 194/2018)

 

Un lavoratore assunto nel giugno del 2018 come addetto commerciale dell’Area Emilia Romagna veniva licenziato nel febbraio 2019 “ai sensi dell’art. 2118 c.c.” per asserita soppressione del posto di lavoro.
Il dipendente impugnava il licenziamento avanti al Tribunale del lavoro di Bologna e la società eccepiva l’incompetenza territoriale, assumendo che il contratto era stato sottoscritto presso la sede legale a Caserta e/o presso l’unità produttiva di Monte Rubbiano (Fermo), quest’ultima indicata come sede di lavoro nella lettera di assunzione. Emergeva dalla documentazione e dalle testimonianze che il contratto fosse stato sottoscritto presso la sede di Villanova di Castenaso (Bologna) facente parte della Macro Area della zona di assegnazione e che il dipendente in otto mesi di lavoro si era recato nelle Marche due sole volte (e mai in Campania presso la sede legale).
In prima udienza il Giudice proponeva una conciliazione su 6 mensilità, proposta che il lavoratore accettava e la società rifiutava.
Dopo aver respinto l’eccezione di incompetenza territoriale il Giudice, all’esito dell’istruttoria, dichiara il licenziamento illegittimo per “motivazione inconsistente” accertando che la funzione del ricorrente non fosse stata realmente soppressa essendo stati i suoi clienti passati a un collega.
Quanto alla misura dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Dlgs. 23/2015 (Jobs Act), alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, il Tribunale di Bologna così dichiara: “tenuto conto da un lato della brevità del rapporto lavorativo e dall’altro dell’evidenza dell’insussistenza del motivo del licenziamento, appare equo fissare l’indennità in dodici mensilità” liquidando le spese di lite in € 5000 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato.
La decisione acquista rilevanza anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 150/2020, secondo cui “l’anzianità di servizio, svincolata da ogni criterio correttivo, è inidonea a esprimere le mutevoli ripercussioni che ogni licenziamento produce nella sfera personale e patrimoniale del lavoratore e non presenta neppure una ragionevole correlazione con il disvalore del licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, che il legislatore ha inteso sanzionare. Tale disvalore non può esaurirsi nel mero calcolo aritmetico della anzianità di servizio.”
È solo considerando questa premessa che acquista senso la successiva precisazione da parte dei giudici delle leggi: “Nel rispetto dei limiti minimo e massimo oggi fissati dal legislatore, il giudice, nella determinazione dell’indennità, terrà conto innanzitutto dell’anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione. In chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto. Ben potranno venire in rilievo, a tale riguardo, la gravità delle violazioni, enucleata dall’art. 18, sesto comma, dello statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, e anche il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti, richiamati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966…”
AP

Parole chiave:
Licenziamento individuale