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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Chieti 6.5.2021 – Lavoro agile – Licenziamento individuale
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Data: 28/05/2021
Tipologia: ordinanza
Regione: Abruzzo
Commento:

Tribunale di Chieti, 6.5.2021
Ordinanza
(Dott.ssa Ciarcia)
Parti (V.S. c. Fimmg)

VIOLAZIONE OBBLIGHI DI SICUREZZA – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO – DIRITTO AL LAVORO AGILE – INSUSSISTENZA — LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – LEGITTIMITà

Art. 2087 cod. civ., art. 1460 cod. civ., D.P.C.M. 17.5.2020 – art. 18 legge n. 81/2017, art. 18 legge n. 300/1970

Una lavoratrice aveva lamentato la violazione degli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro, che non avrebbe provveduto a predisporre il DVR, oltre che il suo aggiornamento per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Ella, quindi, a fronte dell’inerzia datoriale, ha comunicato che, a tutela della propria salute, non si sarebbe recata a svolgere la prestazione di lavoro nei locali aziendali, ma che avrebbe continuato a svolgere le sue mansioni presso il proprio domicilio, in modalità agile. A seguito della formulata eccezione di inadempimento, tuttavia, il datore di lavoro, a distanza di dieci giorni, ha comunicato l’avvio del procedimento disciplinare per abbandono ingiustificato del posto di lavoro e, successivamente, ha irrogato il licenziamento per giusta causa, non ritenendo sufficienti le giustificazioni fornite dalla lavoratrice. Questa, pertanto, ha proposto ricorso cautelare dinanzi al Giudice del Lavoro di Chieti, deducendo la nullità del licenziamento ed invocando la tutela di cui all’art. 18 stat. lav. Ella, infatti, ha dedotto il motivo di rappresaglia del licenziamento, dal momento che, in precedenza, aveva rivendicato differenze retributive ed il risarcimento del danno non patrimoniale. Il giudice, con l’ordinanza in esame, ha rigettato le domande proposte. In particolare, senza svolgere alcun tipo attività istruttoria sui fatti posti a fondamento della natura ritorsiva del licenziamento, ha ritenuto giustificato il licenziamento, dal momento che non è stata data la prova, da parte della lavoratrice, della nocività degli ambienti di lavoro, con conseguente illegittimità della eccezione di inadempimento da lei formulata. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che la lavoratrice non è titolare di alcun diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, dal momento che era necessario, a tal fine, il consenso del datore di lavoro, che, nel caso di specie, non era stato espressamente manifestato. La decisione è criticabile sotto diversi profili. In primo luogo, essa pone a carico del creditore dell’obbligo di sicurezza la prova dell’inadempimento contrattuale, in violazione del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il creditore della prestazione deve allegare l’inadempimento, mentre è a carico del debitore l’onere di fornire la prova della causa liberatoria di responsabilità. In secondo luogo, il giudice non ha tenuto in considerazione che la disciplina in materia di lavoro agile nella fase emergenziale ha soppresso l’obbligo dell’accordo scritto e che, pertanto, nella valutazione complessiva dei fatti di causa, il consenso del datore di lavoro poteva desumersi da fatti concludenti. La lavoratrice, infatti, ha fornito la prova di aver comunque prestato attività lavorativa dal suo domicilio. In terzo luogo, il Magistrato non ha minimamente effettuato il necessario giudizio di proporzionalità, per accertare la sussistenza della giusta causa di recesso addotta a fondamento dell’atto di recesso.

Parole chiave:
Lavoro a distanza, Licenziamento individuale