Secondo il Tribunale dauno, non sussiste un diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, derivante dall’omessa indicazione nel contratto individuale del diritto di precedenza, qualora il prestatore lo abbia esercitato nel termine di decadenza previsto dalla legge, in quanto in tali casi la mera presentazione della domanda dimostra che il lavoratore fosse ugualmente edotto dell’esistenza del diritto. In particolare, la pronuncia in esame, sembrerebbe favorire il lavoratore che non ha esercitato il diritto di precedenza nel termine decadenziale previsto dalla legge, penalizzando, invece, il prestatore di lavoro che, nonostante non sia stato informato del proprio diritto al momento della sottoscrizione del contratto, lo abbia esercitato infruttuosamente entro il termine decadenziale.
R.C.