Tribunale di Firenze, 18 giugno 2021, sent. (est. Davia) F.F. e R.R. c. T.A. S.p.A.
Festività civili e religiose – Diritto all’astensione dal lavoro – Settore della pubblica utilità.
Legge n. 260/1949.
Richiamando gli orientamenti maturati nella giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Firenze afferma che il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili e religiose è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale. Tale diritto può essere rinunciato solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo. In ogni caso, la rinunciabilità all’astensione dal lavoro è rimessa al solo accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. Viene inoltre rilevato che la norma che esclude il diritto all’astensione dal lavoro in occasione delle festività in capo ai lavoratori del settore sanitario, in quanto eccezionale, non può essere applicata estensivamente a tutti i lavoratori dei settori di pubblica utilità, anche laddove, come nel caso di specie, il servizio cui è addetto il lavoratore abbia carattere indefettibile. Osserva infine il Tribunale che l’eventualità – paventata dalla datrice di lavoro – di un’astensione di tutti i lavoratori in uno specifico giorno festivo non è un evento né inevitabile (si pensi a specifici incentivi ai lavoratori disponibili) né imprevedibile (potendo legittimamente imporsi al lavoratore di indicare la sua disponibilità o indisponibilità con un congruo preavviso), ed in quanto tale può essere gestita con una corretta organizzazione aziendale il cui onere è a carico del datore di lavoro e le cui difficoltà non possono essere invocate per distorcere il chiaro dettato normativo.