CGUE, 25 novembre 2020, causa C302/19, INPS c. WS Permesso unico – Esclusione, per la determinazione di diritti a prestazione familiare, dei familiari non residenti nel territorio dello Stato membro Direttiva 2011/98/UE – Articoli 12 L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo [nel caso di specie, l’INPS aveva rifiutato di corrispondere l’assegno per il nucleo familiare ad un soggetto titolare del permesso unico per il periodo in cui i familiari non avevano risieduto in Italia, bensì in uno stato terzo]. (F.R.)