Tribunale di Catanzaro, 29 gennaio 2021, n. 62 (est. Aragona) – S. B. c. M. S. r. l. DISCRIMINAZIONE INDIRETTA – ONERE DELLA PROVA – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – Artt. 38 e 40, D. Lgs. n. 198/2006
Con opposizione al decreto ex art. 38 D. Lgs. n. 198/2006, la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno per la discriminazione subita in riferimento al suo stato di gravidanza. In seguito all’astensione dell’istante dal lavoro, l’agenzia di somministrazione, presso la quale la lavoratrice era assunta con contratto a tempo indeterminato, adottava un provvedimento di messa in disponibilità ai sensi dell’art. 32 CCNL Agenzie per la Somministrazione di Lavoro e, successivamente, avviava la procedura ex art. 25 dello stesso CCNL, al termine della quale, la dipendente, veniva licenziata. Nel periodo in cui la gestante si assentava dal lavoro, l’impresa utilizzatrice presso la quale svolgeva la missione recedeva dal contratto a tempo indeterminato stipulato con l’agenzia per il lavoro, salvo poi concluderne uno nuovo, a tempo determinato, che consentiva la somministrazione di un’altra dipendente, neoassunta a termine dalla stessa agenzia, che sostituiva la ricorrente nelle stesse mansioni, con eguale qualifica e nella medesima zona di competenza. Il Tribunale ha accertato la sussistenza della discriminazione denunciata dalla ricorrente, qualificandola come discriminazione indiretta. Il giudice, infatti, ha ritenuto che la scelta apparentemente neutra dell’agenzia di somministrazione di collocare in disponibilità la ricorrente – causata dal recesso dell’impresa utilizzatrice dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato e quindi dalla conseguente cessazione della missione, parimenti a tempo indeterminato, della lavoratrice – abbia prodotto, come effetto indiretto, una discriminazione ai danni dell’istante. In particolare, la posizione di quest’ultima (a differenza di quella dei colleghi e delle colleghe non in gravidanza, in nessun caso sospesi dall’attività lavorativa), è stata oggetto di una perfetta sovrapposizione di mansioni e zone di competenza per effetto dell’assunzione di altra lavoratrice a tempo determinato, il cui contratto è stato poi più volte rinnovato. Infine, con riguardo all’onere probatorio – “alleggerito” ai sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 198/2006 – il giudice ha osservato che gli elementi addotti dalla lavoratrice presentavano le caratteristiche della precisione e della concordanza e pertanto potevano considerarsi idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di atti discriminatori, avendo la ricorrente provato il fattore di rischio e il trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai colleghi in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio. Si è riversato, quindi, sulla controparte l’onere di dimostrare l’insussistenza dei fatti a fondamento della discriminazione. Tale onere non è stato assolto dal datore di lavoro, che non ha provato alcuna circostanza adeguata a escludere la natura discriminatoria della collocazione in disponibilità della ricorrente. Il Tribunale ha, pertanto, accolto l’opposizione, condannando l’Agenzia di somministrazione al risarcimento del danno. Mariagiulia Ricci