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Rapporto di lavoro – Trib. Reggio Calabria 30.09.2020 – Contratto a termine
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Data: 30/09/2020
Tipologia: ordinanza
Regione: Calabria
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Tribunale di Reggio Calabria, ord., 30 settembre 2020 (Est. Olisterno) – T.A. c. A.&C. S.a.s. e H.S.M. S.r.l.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – IMPUGNAZIONE – DECADENZA
Art. 28 D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Al fine di vedersi reintegrare nella lista dei lavoratori impiegati per l’esecuzione di un contratto d’appalto
, il ricorrente agiva in corso di causa ex art. 700 c.p.c. avverso le due società parti del suddetto contratto.
In particolare, il ricorrente deduceva la nullità del termine apposto al contratto di lavoro part-time, in forza del quale aveva prestato la propria attività lavorativa per circa tre mesi alle dipendenze dell’appaltatrice, per violazione della c.d. “clausola sociale” ex art. 50 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tale norma, nello specifico, avrebbe a suo avviso imposto all’impresa subentrante nell’appalto l’assunzione, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, dei lavoratori già impiegati dall’impresa uscente. Il ricorrente, quindi, da un lato rappresentava di essere stato assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato, nonostante fosse stato titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il precedente gestore del servizio in appalto; dall’altro lato, affermava di essere stato escluso dall’elenco dei lavoratori che, all’esito di una nuova gara, la società vincitrice sarebbe stata obbligata ad assumere. Quanto al periculum in mora, il lavoratore rappresentava di versare in uno stato di difficoltà economica a causa dell’imminente scadenza della Naspi, ulteriormente aggravato dalla situazione delineata dal diffondersi del virus Covid-19, nonché dal fatto di essere l’unico titolare di reddito, invalido all’80%, all’interno del proprio nucleo familiare.
Il Tribunale ha rigettato la domanda per insussistenza del fumus boni iuris, con assorbimento di ogni altra questione relativa al periculum in mora. Il giudice, infatti, facendo proprie le eccezioni sollevate dalle convenute, dapprima ha rilevato il difetto di legittimazione passiva dell’appaltatrice, in quanto la domanda di reintegrazione nella lista era stata espressamente diretta nei confronti della committente; successivamente ha accertato la decadenza del ricorrente dal termine d’impugnazione del contratto a tempo determinato.
Nello specifico, il Tribunale ha evidenziato come la declaratoria della nullità del termine apposto al contratto, con conseguente conversione del rapporto intercorso con l’appaltatrice in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fosse il presupposto logico-giuridico della richiesta di reintegrazione nell’elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto. Ebbene – verificata, alla luce della data di sottoscrizione del contratto, l’applicabilità al caso di specie dell’art. 28 D.lgs. n. 81/2015 – è emerso che il ricorrente era incorso nella decadenza dall’impugnazione, non avendo proposto alcuna impugnazione, neanche in via stragiudiziale, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla cessazione del contratto fissato dalla norma.
L’intervenuta decadenza, quindi, ha impedito al giudice di pronunciarsi sulla validità del termine apposto al contratto e, di conseguenza, sul merito delle questioni prospettate in via d’urgenza.

Parole chiave:
Contratto a termine