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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Bologna 04.01.2021, n. 1 – Licenziamento per giusta causa e proporzionalità
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Data: 04/01/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Emilia Romagna
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TRIBUNALE DI BOLOGNA, 4 gennaio 2021, n. 1 (Dott.ssa M.L. Pugliese)
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – SOTTRAZIONE DI UNA BIRRA E UN PACCHETTO DI PATATINE – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIUSTA CAUSA – PROPORZIONALITÀ – INSUSSISTENZA – INDENNIZZO
Art. 2019 c.c., Art. 2106 c.c., Artt. 2 comma 1 e 9, d.lgs. n. 23/2015

La barista di un esercizio commerciale alle ore 1 di notte, verso la fine del suo turno, aveva prelevato una bottiglia di birra e un pacchetto di patatine, collocandoli nella propria borsa. I fatti risultavano dalle riprese di una videocamera di sorveglianza antitaccheggio. La dipendente sosteneva di aver pagato l’equivalente del prezzo , ma non era riuscito a dimostrarlo.
La giudice, dopo aver respinto alcune eccezioni di natura processuale sollevate dalla ricorrente, nel merito della vicenda così dichiara:
«i fatti, nella loro materialità, risultano inequivocabilmente provati dalle riprese dell’impianto di videosorveglianza (…) ove si vede la ricorrente prelevare un pacchetto di patatine ed una birra ed in seguito collocarli all’interno della propria borsa personale”.
Considerata la data di assunzione, il regime applicabile era quello del d.lgs 23/2015, ma, non del secondo comma dell’art. 3, in quanto il datore di lavoro occupava meno di 16 dipendenti.
Pur tuttavia, ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, la Giudice ha correttamente effettuato un approfondimento sui criteri identificativi della
giusta causa, per approdare a un giudizio di proporzionalità (che, tra l’altro, per il d.lgs 23 non deve essere espressamente riferito alla previsione di sanzioni conservative da parte del CCNL).
E lo ha fatto riconducendo la nozione di giusta causa alla categoria delle cd. clausole generali, dal contenuto elastico ed indeterminato che richiede di essere integrato e colmato “
mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla coscienza sociale o dal costume o dall’ordinamento giuridico o da regole proprie di determinate cerchie sociali …” (Cass. n. 24601/2020).
Il Tribunale ha quindi ricordato la necessità di valutare “
la natura del rapporto di lavoro, la posizione delle parti, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni specifiche del dipendente, il nocumento arrecato, la portata soggettiva dei fatti, i motivi e l’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo” (Cass. n. 1977/2016; Cass. n. 25608/2014).
Ha infine valutato le decisioni in tema di asportazione di beni aziendali di modesto valore, evidenziando che la
modesta entità del fatto debba essere valutata – secondo l’orientamento più recente – non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale “quanto in relazione all’eventuale tenuità del fatto oggettivo” anche rispetto “all’elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento” (Cass. n. 24014/2017).
Da una valutazione complessiva di tutte le circostanze emerse nel giudizio (l’assenza di precedenti disciplinari e comunque di episodi analoghi, tanto da far ritenere il fatto contestato un comportamento isolato; l’essersi verificato l’episodio all’una di notte in estate quando la lavoratrice, “
ormai stanca ed affamata, ha ritenuto di ristorarsi e dissetarsi in prossimità della fine del proprio servizio”: un gesto, quindi, di debolezza più che di volontà di agire in violazione dell’obbligo fiduciario; ed infine, “ad abundantiam la modesta entità del valore della merce sottratta, equivalente a circa 2,00”) ha considerato il licenziamento illegittimo in quanto sproporzionato.
(per un approfondimento vedi L’Argomento del Mese in questa Newsletter)

Parole chiave:
Licenziamento individuale