TRIBUNALE DI BOLOGNA, ord., 23 novembre 2020 (Est. Pugliese) – E.F. c. A. Spa ILLEGITTIMITA’ LICENZIAMENTO – INSUSSISTENZA MATERIALE E GIURIDICA DEL FATTO – VIOLAZONE ART. 7 STATUTO LAVORATORI – REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO Artt. 7 e 18 comma 4° l. n. 300/1970
Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 23.11.2020 resa in un procedimento ai sensi dell’art. 1 comma 48 l. 92/2012, avente ad oggetto la impugnazione di un licenziamento disciplinare, ne dichiara la illegittimità condannando la società datrice di lavoro alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 comma 4° Statuto Lavoratori. Il Tribunale dichiara la insussistenza del fatto contestato al lavoratore e la insussistenza giuridica degli ulteriori fatti addebitati, per la prima volta, nella lettera di licenziamento. La pronuncia recepisce l’importante principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 4879 del 24 febbraio 2020, secondo il quale, ove il licenziamento venga intimato senza la previa contestazione disciplinare della mancanza, il recesso si considera totalmente ingiustificato e sanzionato con la reintegrazione nel posto di lavoro. Si tratta della applicazione di un fondamentale principio di civiltà giuridica con rilevanti conseguenze. In questi casi, infatti, al lavoratore non spetta solo il modesto indennizzo previsto a seguito della c.d. “Riforma Fornero” per i vizi “della procedura di cui all’articolo 7 Statuto Lavoratori”, bensì la reintegra nel posto di lavoro, ricomprendendo la Suprema Corte nella ipotesi di fatto insussistente, “implicitamente”, anche l’ipotesi di “inesistenza” della contestazione”.