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DIRITTO SINDACALE – Tribunale Firenze 9.2.2021 – Condotta antisindacale – Collaborazioni etero-organizzate – Riders – Inapplicabilità
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Data: 09/02/2021
Tipologia: decreto
Regione: Toscana
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Est. Consani, Nidil Cgil et al. c. D.I. S.p.A.

Il Tribunale di Firenze è stato chiamato da alcune OO.SS. a decidere sul ricorso per la repressione della condotta antisindacale asseritamente posta in essere da una società di consegna cibo a domicilio nell’ambito dei rapporti di lavoro con i riders che con essa collaborano. Il Giudice premette, innanzitutto, che il riferimento dell’art. 28 Stat.lav. al soggetto attivo della condotta antisindacale, specificamente identificato dal legislatore nel datore di lavoro, restringe il perimetro di azione del procedimento per la repressione della condotta antisindacale ai soli conflitti che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata e che vedono come controparte, appunto, il datore di lavoro, non rientrando, invece, nel campo di applicazione della norma statutaria de qua i conflitti che coinvolgono eventuali diritti di libertà, attività sindacale o astensione dal lavoro di lavoratori autonomi (Corte Cost. n. 75/241) o parasubordinati. In altri termini, secondo la costante giurisprudenza la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali di soggetti, quali i liberi professionisti o lavoratori parasubordinati, che non hanno un tale vincolo di soggezione, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che non sia compatibile con la natura della cognizione e la funzione proprie della fase sommaria del rito speciale prescelto dalle OO.SS. ricorrenti, l’assunzione di prove costituende finalizzate all’accertamento incidentale (strumentale alla preliminare verifica della legittimazione attiva) della natura subordinata dei rapporti individuali di lavoro de quibus.
A parere del Tribunale, risulta, infatti, decisivo osservare come neppure dalle allegazioni in fatto delle OO.SS. ricorrenti emerga (oltre che l’esclusività) l’obbligatorietà della prestazione dei riders, evincendosi, viceversa, che nel periodo dedotto in giudizio i riders fossero liberi di dare o meno la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti dall’azienda, e, quindi, di decidere se e quando lavorare, senza dovere giustificare la loro decisione e senza dover reperire un sostituto.
E, come già osservato dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 26/2019, «Non solo le modalità di svolgimento della prestazione ma anche l’obbligo di lavorare sono requisiti di fattispecie nell’art. 2094 cc. Il contenuto dell’obbligazione gravante sul dipendente è testualmente definito dall’art. 2094 c.c. come prestazione del proprio lavoro, sicché il predetto obbligo entra a far parte del contratto».
Né, a parere del Giudice, a differenti conclusioni circa la sussistenza o meno in capo alle OO.SS. ricorrenti della legittimazione ad attivare il procedimento de quo, parrebbe potersi pervenire quand’anche, per ipotesi, i rapporti individuali di lavoro dei riders venissero giuridicamente qualificati in termini di collaborazioni organizzate dal committente. Allo stato, infatti, pare corretto escludere che il richiamo ex art. 2, d.lgs. n. 81/2015 della disciplina (sostanziale) del rapporto di lavoro subordinato implichi ex se l’applicabilità alla fattispecie della collaborazione etero-organizzata di una disposizione di carattere esclusivamente processuale quale è l’art. 28 Stat.lav.

Parole chiave:
Collaborazioni, Condotta antisindacale, Lavoro subordinato