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RAPPORTO DI LAVORO – Tribunale Ivrea, 29.1.2021 – Sospensione cautelare dal lavoro – Requisiti
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Data: 29/01/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Piemonte
Commento:

(Est. Fabaro), C./ L.I. s.r.l.

La pronuncia del Tribunale di Ivrea concerne, tra gli altri, il profilo del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e, in particolare, la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il dipendente indagato per reato non colposo.
Nella vicenda de qua un lavoratore, dipendente con mansioni di commesso specializzato, all’esito di una perquisizione domiciliare veniva arrestato in quanto sospettato di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. Il datore di lavoro, venuto a conoscenza del fatto, comunicava al dipendente la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio e da ogni altro emolumento, secondo quanto disposto dall’art. 228 del CCNL Terziario, applicato al rapporto. Nel lasso temporale tra l’invio e la ricezione della comunicazione della sospensione, la misura cautelare degli arresti domiciliari veniva sostituita dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il datore di lavoro, nonostante la comunicazione da parte del lavoratore della disponibilità a rendere nuovamente la prestazione lavorativa, non revocava il provvedimento di sospensione cautelare.
Da quanto sinora esposto scaturiva l’azione esercitata dal lavoratore, tesa ad ottenere, in via d’urgenza, l’annullamento della sospensione cautelare e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni mancate.
Al di là della considerazione della sussistenza del requisito del periculum in mora derivante dalla privazione dell’unica fonte di reddito per la famiglia del lavoratore, la parte più significativa della sentenza concerne senza dubbio la valutazione della legittimità della sospensione del dipendente. Infatti, se è generalmente riconosciuto che la carcerazione, anche preventiva, del lavoratore costituisca un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione legittimante la sospensione obbligatoria del lavoratore, non altrettanto si può affermare per la mera sottoposizione del lavoratore ad indagini nell’ambito di un procedimento penale. Secondo il Tribunale, mentre il primo comma dell’art. 228 CCNL terziario, affermando che “ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo” disciplina la sospensione obbligatoria, il secondo comma, il quale afferma che “in caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha la facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso” disciplina la sospensione facoltativa.
Per il Tribunale, la ratio della sospensione facoltativa va ricercata nella possibilità offerta al datore di lavoro di allontanare il dipendente indagato per fatti commessi in occasione di lavoro o per fatti che, comunque, rivelino “un’attitudine delittuosa” rilevante, in modo diretto o indiretto, sul rapporto di lavoro. La disposizione, al contrario, non attribuisce al datore di lavoro un potere incondizionato di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e, pertanto, possono essere considerate legittime soltanto le sospensioni “assolutamente indispensabili ad assicurare la tutela del patrimonio aziendale, della correttezza e serenità dei rapporti all’interno dell’impresa”. L’interesse alla tutela dell’integrità aziendale deve infatti essere bilanciato con quello del lavoratore a non essere sospeso per effetto di una sua possibile responsabilità in fatti lievi.
Secondo il Tribunale, i reati che concernono la detenzione o la produzione di sostanze stupefacenti non risultano di per sé pericolosi per il patrimonio aziendale. Le difese addotte dalla resistente, basate sullo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni implicanti contatti costanti con il pubblico e con il denaro (in quanto cassiere e responsabile di filiale di turno), sono state considerate come generiche: il datore di lavoro avrebbe invece dovuto provare e motivare il rischio all’integrità aziendale causato dalla permanenza del lavoratore sui luoghi di lavoro.
Secondo il Tribunale, la mancanza di prova specifica sulla giustificazione della sospensione in base alle specificità del caso concreto comporta l’illegittimità della sospensione stessa perché adottata in base alla sola ragione della sottoposizione del lavoratore ad indagini per reato doloso.
La soluzione offerta dal Tribunale si mostra aderente al consolidato orientamento giurisprudenziale, finanche di legittimità, ad avviso del quale “una volta cessato lo stato di restrizione della libertà personale del dipendente, il prolungamento del periodo di sospensione dal servizio dello stesso” può essere disposto “in presenza di fatti oggetto dell’accertamento penale che abbiano una relazione col rapporto di lavoro, o, comunque, tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento” (Cass. 19 luglio 2017, n. 17769 e Corte d’App. Roma, 29 agosto 2005) (G.M.).

Parole chiave:
Sospensione cautelare