Tribunale di Roma – ord. n. 5961 del 21.1.2021 (Est. Vincenzi) – S.D. c. Leonardo s.p.a. Lavoro agile – Art. 39, D.L. 17.3.2020, n. 18 – Compatibilità e prestazione di natura intellettuale – Sussistenza. Art. 700 c.p.c., art. 33, comma 5, L. 104/1992, art. 39, D.L. 17.3.2020, n. 18, conv. dalla L. 24.4.2020, n. 27.
Una giornalista, trasferita a più di 500 km dal comune di residenza a seguito del passaggio alle dipendenze di altra società ex art. 2112 c.c., ha prima chiesto un periodo di congedo straordinario ex lege n. 104/1992 per poter assistere la madre riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità; e una volta terminato il periodo di congedo ha promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale del lavoro di Roma di ordinare alla nuova datrice di lavoro di trasferirla presso l’unità produttiva più vicina al domicilio della madre. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con ordinanza n. 85270/2019 del 4.9.2019 ha accolto il ricorso cautelare, riconoscendo il diritto della ricorrente ad essere assegnata alla sede più vicina al domicilio della persona da assistere, ai sensi dell’art. 33 comma 5 L. 104/92. In esecuzione dell’ordinanza cautelare la datrice di lavoro ha assegnato la giornalista a una sede all’interno del Comune di Roma, ma non a una di quelle più vicine al domicilio della persona disabile assistita dalla ricorrente. La lavoratrice ha quindi proposto un nuovo ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. teso ad ottenere l’esatto adempimento dell’ordinanza cautelare precedentemente ottenuta, che però è stato questa volta respinto dal Tribunale di Roma sezione lavoro con ordinanza n. 51384 del 23.6.2020. La ricorrente una volta terminati i congedi previsti dalla legge n. 104/1992, nonché i giorni di ferie e in prossimità del raggiungimento del limite di comporto relativo a una sindrome ansioso-depressiva reattiva con attacchi di claustro-agorafobia legata alle vicende lavorative, ha chiesto, con un nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. , la collocazione in lavoro agile, “a decorrere dalla cessazione dell’attuale stato di malattia” ai sensi dell’art 39 D.L. n. 18/2020, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 27/2020, a seguito del reiterato diniego della datrice di lavoro alle sue richieste avanzate in tal senso. Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle richieste dalla ricorrente ha ritenuto sussistenti nel caso di specie i requisiti richiesti dal citato art. 39 per l’esercizio della prestazione di lavoro in modalità agile atteso che: la ricorrente assiste la propria madre disabile ex art. 3, comma 3, L. 104/92; che lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato prorogato dapprima sino al 31.10.2020, successivamente al 31.1.2021 e da ultimo sino al 30.4.2021, ex art. 1 D.L. n.2 del 14.1.2021; che la qualifica ricoperta dalla ricorrente, consistente nello svolgimento di mansioni di natura intellettuale, ben si presta a essere svolta in modalità agile. Il Tribunale di Roma ha dunque ritenuto, ai sensi dell’art. 39, che certamente la prestazione lavorativa richiesta alla ricorrente, in quanto di natura intellettuale, risulta compatibile con la modalità di lavoro agile, che ha lo scopo di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (art. 18, comma 1, L. n.81/2017). Con riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris, ha altresì affermato che non sussiste alcun attuale impedimento al lavoro agile, considerata la cessazione della malattia della ricorrente, che attualmente si trova in ferie; né può fondatamente sostenersi che “l’assenza di qualsiasi prestazione da parte della ricorrente anche a tutt’oggi non consente di assegnare la medesima ad una non meglio precisata attività lavorativa in modalità agile“, richiedendo la norma invocata unicamente la compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione che, trattandosi nel caso di specie di prestazione di natura intellettuale, non richiede la necessaria presenza fisica in azienda e che quindi ben può essere resa nella modalità del lavoro agile. Con riferimento poi al periculum in mora, il Tribunale capitolino ha accertato che il mancato accoglimento dell’istanza cautelare comporterebbe un pericolo concreto di danno grave ed irreparabile con riferimento alla salute e all’integrità fisica della ricorrente e della madre disabile con lei convivente; al contrario, il collocamento in lavoro agile permetterebbe alla ricorrente di rendere la prestazione lavorativa da casa evitando qualsiasi rischio di contagio da Covid-19 collegato sia allo spostamento con mezzi pubblici, peraltro non praticabile dalla ricorrente in ragione delle documentate patologie dalle quali è affetta, sia alla fruizione di spazi comuni sul luogo di lavoro, riducendo altresì il rischio di contagio ai danni della madre, ultraottantenne disabile ex art. 3, comma 3, L. 104/92, e consentirebbe verosimilmente alla lavoratrice di evitare delle ricadute negative sul suo stato di salute che comporterebbero, in caso di ulteriore periodo di malattia, un concreto rischio di superare il periodo di comporto. In accoglimento del ricorso, il giudicante ha quindi dichiarato il diritto della ricorrente a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità “agile” ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.L.18/2020, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, attualmente fissata al 30.4.2021, e per l’effetto ha ordinato alla società resistente di consentire alla ricorrente lo svolgimento delle proprie mansioni in modalità di lavoro agile. Per un approfondimento v. la nota di C. Spinelli in RGL n. 1/2021.