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RAPPORTI DI LAVORO – Trib. Genova 04.02.2021 – Informatore scientifico e lavoro subordinato
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Data: 04/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Liguria
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Trib. Genova Sez. Lavoro, 4 febbraio 2021 (Est.: Grillo) – D.G. c. B. s.n.c.
Informatore scientifico – Sussistenza rapporto di lavoro subordinato
Art. 2094 c.c., art. 2222 c.c., art. 409 c.p.c., art. 122 d.lgs. 219/2006

D.G., cui era stata contrattualmente affidata l’attività di informatore scientifico del farmaco, ricorreva contro B. s.n.c., chiedendo al Giudice il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta e il conseguente obbligo della stessa al versamento dei relativi emolumenti retributivi e dei contributi previdenziali; domandava altresì la dichiarazione di illegittimità del recesso, qualificandolo come licenziamento ritorsivo, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni.
Il ricorrente deduceva, a fondamento della domanda, di avere svolto attività di informazione scientifica presso gli operatori sanitari e di avere operato in regime di subordinazione, così come risultava già dal regolamento negoziale, denunciando altresì l’ingerenza di fatto nell’attività svolta da parte della società mandante attraverso direttive (estrinsecatesi, in particolare, nell’obbligo di costanti relazioni sull’attività svolta, nella determinazione unilaterale della zona di intervento da parte della società, nell’obbligo di effettuare un “congruo numero di visite utilmente cadenziate”, nell’obbligo di formazione e aggiornamento continuo, nel vincolo di utilizzo di una precisa modulistica predisposta dalla mandante).
Il Giudice, nel rigettare il ricorso, innanzitutto esclude che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato possa discendere automaticamente dallo svolgimento di attività di informazione scientifica (disciplinata dal d.lgs. 219/2006) per conto della mandante, potendo tale attività esplicarsi tanto nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo quanto nell’ambito del lavoro subordinato, a seconda di come la prestazione, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità di svolgimento.
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che non sono ravvisabili sufficienti indizi di subordinazione: gli elementi dedotti in giudizio non appaiono, infatti, idonei a fornire la prova dell’assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore.
Il Tribunale, peraltro, evidenzia come il coordinamento di attività fra informatore e mandante, lungi dal costituire una ingerenza nell’attività del ricorrente, derivi dalla necessità di adempiere a precisi obblighi stabiliti dalla legge in capo all’azienda farmaceutica (in particolare, con riferimento agli artt. 122, 125 e 126 d.lgs. 219/2006). In questo senso, gli elementi impropriamente indicati dal ricorrente come direttive costituiscono, invero, previsioni risalenti al momento conclusivo del contratto, legate al necessario rispetto di disposizioni di legge da parte dell’azienda farmaceutica e, altresì, espressive della necessità di coordinamento fra l’attività dell’informatore e l’attività della mandante, di per sé non idonee a costituire indice di subordinazione (nello stesso senso, Corte Appello Milano, 15.03.2017, n. 1281).
Il profilo della continuità del rapporto lavorativo non pare ricoprire una valenza pregnante, soprattutto in considerazione della libertà da vincoli orari, palesata, fra l’altro, dallo svolgimento da parte del ricorrente di ulteriori attività lavorative; si tratta, peraltro, di un elemento che caratterizza anche le fattispecie di cui all’art. 409 comma 3 c.p.c.
Ad abundantiam, il Giudicante non ravvisa elementi idonei ad echeggiare la disciplina di un rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento alla mancata previsione di un orario di lavoro e del diritto alle ferie, all’assenza di richiami alla contrattazione collettiva, nonché alla disciplina in materia di compenso.
Il Tribunale valorizza, all’opposto, la circostanza che il lavoratore abbia svolto i propri compiti in autonomia, sulla base di un coordinamento minimo con l’azienda. Ciò emergerebbe, peraltro, anche dalle modalità di calcolo dei corrispettivi: il riconoscimento di un compenso proporzionato al fatturato, infatti, è indice di autonomia del rapporto tra azienda e informatore scientifico (in tal senso, Corte Appello Milano 15.3.2017).
Quanto alla rilevanza, ai fini del giudizio, dell’art. 2 d.lgs. 81/2015 così come novellato dal d.l. 101/2019, il Tribunale conclude per la non percorribilità di tale via ai fini dell’applicazione della disciplina del rapporto subordinato, mancando qualsivoglia riferimento da parte del ricorrente all’applicazione della norma; in ogni caso, nel merito, il Giudice non ravvisa elementi di etero-organizzazione tali da giustificare l’eventuale applicazione della previsione.
Il ricorso viene, dunque, respinto. Il recesso viene ritenuto giustificato, in considerazione della non fondata rivendicazione di un inquadramento e di conseguenti compensi destinati a operare anche nel prosieguo del rapporto, sì da risultare idonei ad incidere in misura significativa sulla economia dello stesso.
Beatrice Dassori

 

Parole chiave:
Lavoro autonomo, Lavoro subordinato