Tribunale Mantova, 11 novembre 2020 (Est. Gerola) – G.B. vs. M. LICENZIAMENTO GMO – PERIODO BLOCCO PANDEMIA – NULLITÀ – CONTRATTO DI APPRENDISTATO – REINTEGRAZIONE Art. 46 d.l. 18/2020; art. 80 d.l. 34/2020; art. 14 d.l. 104/2020; art. 1, co. 309, l. 137/2020; Art. 18 l. 300/1970; art. 2 d.lgs. 23/2015; art. d.lgs 81/2015 Il divieto generalizzato di licenziamento individuale per gmo introdotto dall’art. 46 d.l. 18/2020, e successivamente prorogato, è una tutela temporanea della stabilità dei rapporti per salvaguardare la stabilità del mercato e del sistema economico ed è una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico. Deve conseguentemente ritenersi nullo, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, 1° co. l. 300/1970 e art. 2 d.lgs. 23/2015, il licenziamento, comunicato in data 9.6.2020 durante il periodo coperto dal divieto, della lavoratrice assunta con contratto di apprendistato, posta l’assimilabilità del rapporto di apprendistato con l’ordinario rapporto di lavoro.