Tribunale Milano, 24 dicembre 2020 (est. Atanasio) – G.G. vs. S.I. SpA PERMESSI ASSISTENZA L. 104/92 – TRASFERIMENTO SEDE DI LAVORO – MANCATO CONSENSO LAVORATRICE – ILLEGITTIMO. Art. 33, co. 5 l. 104/92 Posto che il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all’art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, deve considerarsi illegittimo il trasferimento senza il suo consenso della lavoratrice che, come nel caso di specie, assiste un disabile in situazione di gravità che convive con la stessa lavoratrice, quando la nuova sede è molto più difficile da raggiungere e la lavoratrice è priva della patente di guida, con la necessaria conseguenza che la convenuta dovrà ripristinare l’originaria sede di lavoro della lavoratrice ricorrente assegnandole le pregresse mansioni.