Tribunale
Trib. Taranto 17.09.2020 – Congedo straordinario
Data: 17/09/2020
Tipologia: sentenza
Commento:

TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. LAVORO N. 1907/2020 DEL 17/09/2020 DEP. 17/09/2020 (EST. PRES. ORLANDO) N.A. / I.N.P.S.
OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO
ART. 42 CO.5 D.LGS. N. 151/2001

Con ricorso introduttivo depositato il 2 marzo 2020 il ricorrente conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Taranto in funzione del Giudice del Lavoro, l’Inps al fine di vedersi riconoscere la sussistenza dei requisiti per fruire del congedo ex. art. 42 co. 5 d.lgs. n. 151/2001, ritenendo che la madre, pure lei disabile, non poteva assistere il coniuge inabile in condizioni di gravità.
Si costitutiva l’INPS chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che la madre del ricorrente non fosse affetta da patologie tali da precluderle la possibilità di poter assistere il coniuge inabile.
Istruita la causa sulla base della documentazione acquisita, il Giudice decideva come segue.
Il Giudice adito non ha ritenuto fondata la domanda attorea. Nel proprio percorso logico-giuridico, il Giudice, preliminarmente richiama la disciplina normativa della fattispecie: la legge “prevede un rigido ordine di priorità dei soggetti aventi diritto a fruire di questo congedo.” Nel caso di specie, stante la disposizione di legge, solo ove si fosse accertato che il coniuge convivente e i genitori del disabile fossero deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti poteva usufruire del congedo il figlio convivente del disabile. Acclarato il silenzio della legge in ordine alla definizione di “patologie invalidanti”, argomentava il Giudice del lavoro, doveva farsi riferimento al D.M. 278/2000 il quale identifica le patologie specifiche, al cospetto delle quali è possibile usufruire del congedo. In particolare, l’art. 2, comma 1, del D.M. 278/2000 prevede che: “la lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi della L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 4, comma 2, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 c.c., anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono: …. (omissis)… d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinato temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico o riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.”
Stante quanto appena richiamato, solo nel caso in cui la madre del ricorrente si fosse trovata in una situazione di invalidità tale da comprometterle l’autonomia personale, il figlio convivente avrebbe avito titolo al subentro ai fini del congedo. Ai fini di tale accertamento, dal verbale della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità (non contestato dall’Inps) risultava che la Sig.ra C.M.D. era affetta da “cardiopatia ipertensiva ischemica rivascolarizzata, obesità con complicanze artrosiche, gonartrosi con deficit deambulatorio”. Conclude l’On. Giudice adito “alla luce di tale accertamento, allora, la C. non risulta versare in condizioni che annullino o riducano in maniera significativa l’autonomia personale al punto di impedirle l’assistenza al coniuge”. Di conseguenza, rigettò la domanda e condannò la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Parole chiave:
Salute, Sicurezza sul lavoro