Tribunale Padova, 15 dicembre 2020 (Est. Dallacasa) – XX c. YY LEGITTIMAZIONE ATTIVA PER I VERSAMENTI NON EFFETTUATI AL FONDO COMPLEMENTARE La pronuncia del Tribunale di Padova rappresenta un importante precedente in quanto prende posizione sul tema, assai “tormentato” in giurisprudenza, circa la legittimazione ad agire per il mancato accantonamento del TFR presso i Fondi Previdenziali. Si tratta di una controversia promossa da una dipendente di una Cooperativa operante all’interno di un appalto per servizi di logistica. La lavoratrice, con ricorso per decreto ingiuntivo, aveva richiesto che venisse accertata la responsabilità della società Committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276 del 2003 in ordine alle quote TFR destinate al Fondo di Previdenza Complementare non versate dalla datrice di lavoro nel corso del rapporto. La Committente si era opposta eccependo l’assenza di legittimazione attiva in quanto, a suo dire, l’adesione al Fondo avrebbe realizzato una cessione del credito con conseguente legittimazione di quest’ultimo a richiedere il pagamento delle somme non versate. Il Giudice del lavoro, dopo aver affermato che il credito ha natura retributiva e non risarcitoria, ha riconosciuto la legittimazione attiva in capo alla lavoratrice (“non è provato che il negozio intercorso tra il lavoratore e il fondo abbia avuto natura di cessione di credito e deve ritenersi quindi che, nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro la fattispecie vada ricondotta all’indicazione di una persona terza come destinataria del pagamento, mentre nei rapporti tra fondo e lavoratore, il fondo si assume il debito nella misura in cui esso sia stato effettivamente riscosso, senza che, per il non riscosso, ciò liberi il debitore originario”). (G.M, A.V.)