• Una recensione del libro la libro di Laura Pennacchi "La moralità del welfare. Contro il neoliberalismo populista"
  • Nel 1978, l’approvazione di tre grandi riforme sociali – la legge 180 di riforma della psichiatria, la legge 194 sulla tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza e la legge 883 di riforma sanitaria – contribuì a migliorare le condizioni di vita dei cittadini del nostro paese. L’articolo ricorda quale siano stati il contesto politico e il percorso di mobilitazione sindacale e sociale che hanno accompagnato l’approvazione delle leggi; e sottolinea i punti di forza delle tre riforme ma non si limita a rievocarle come conquiste del passato, piuttosto segnala come siano ancora estremamente attuali, conservando tutto il loro potenziale innovativo.
  • Il volume di Pennacchi (2015) si interroga su come rispondere alla crisi presente e su come riprendere un ragionamento che possa andare nella direzione di una trasformazione della società e della costruzione di un «nuovo modello di sviluppo». Tra gli aspetti più importanti della riflessione di Pennacchi si segnalano la diagnosi dei tratti distintivi del neoliberismo contemporaneo, la critica della concezione liberale dell’individuo, l’insistenza sulla necessità di una nuova politica per il lavoro.
  • L’articolo si sofferma sulle ragioni della mancata realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, perlomeno non in forma omogenea nei diversi territori del paese come a suo tempo previsto dalla legge quadro di settore, la 328 del 2000. All’origine di tale insuccesso si identifica l’estrema eterogeneità nella spesa sociale territoriale – forse non nota ai tempi del varo della riforma, perlomeno non nelle dimensioni successivamente rilevate dall’Istat – associata a un impianto normativo fortemente improntato al decentramento amministrativo, vieppiù rafforzato dalla (immediatamente successiva) riforma del Titolo V della Costituzione, che ha ricondotto la materia delle politiche sociali alla esclusiva competenza regionale. La previsione costituzionale (e della 328) di garanzia dell’uniformità nell’esercizio dei diritti sociali nei diversi territori sulla base della definizione di livelli essenziali delle prestazioni non sembra esser stata felice, anche perché di difficile attuazione – come la storia recente ha dimostrato – a fronte di una spesa sociale territoriale non solo estremamente eterogenea, ma anche prevalentemente finanziata a livello locale e con ammontare del finanziamento nazionale non ancorato a scelte di programmazione (competenza esclusiva regionale), ma a mere esigenze complessive di finanza pubblica. Alcuni segnali di cambiamento sono però riscontrabili: dalla discussione parlamentare di riforma della Costituzione ai processi di riforma sull’«infrastruttura» del sistema (riforma dell’Isee e varo del Sistema informativo dei servizi sociali), dall’attenzione al sociale che è stata posta nella programmazione dei fondi strutturali comunitari nel settennio 2014-2020, con la proposta del governo di un «Programma operativo nazionale per l’inclusione sociale», alla scelta dell’ultima Legge di stabilità di rendere strutturale il finanziamento – per quanto ancora lontano, in termini quantitativi, dalle necessità del sistema – del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.
  • Regioni e comuni hanno già ampie competenze nel welfare penitenziario. Dovrebbero esercitarle nella consapevolezza che andrebbe rotta un’egemonia carceraria statale di tipo custodiale, mettendo così al riparo da tentazioni pre-moderne l’articolo 27 della Costituzione. Molteplici sono le funzioni che gli enti territoriali già svolgono in materia di salute, lavoro, integrazione sociale. Andrebbero gestite strategicamente e non in modo ancillare rispetto al management della sicurezza.