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SICUREZZA E PREVIDENZA SOCIALE – Trib. Bologna 28.12.2020, n. 637 – Calcolo dell’incentivo all’auto-imprenditorialità
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Data: 28/12/2020
Tipologia: sentenza
Regione: Emilia Romagna
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TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO, 28.12.2020, n. 637 (Pugliese) – X/INPS
Liquidazione dell’incentivo all’auto-imprenditorialità – Calcolo
art. 8 Decreto Legislativo n. 22/2015
art. 4 Decreto Legislativo n. 22/2015

Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore il quale, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, aveva presentato all’Inps la domanda di incentivo all’autoimprenditorialità ex art. 8 D.lgs. n. 22/2015 avendo deciso di intraprendere un’attività di lavoro autonomo quale socio di cooperativa. Il lavoratore in particolare agisce in giudizio nei confronti dell’Inps al fine di fare accertare il suo diritto alla riliquidazione dell’incentivo all’auto-imprenditorialità da determinarsi sulla base di una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, tenendo conto anche del trattamento d’integrazione salariale percepito nel corso del rapporto di lavoro.
Secondo l’art. 8 del citato d.lgs.: “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.” In tali casi l’erogazione (in una unica soluzione) della indennità non ha la connotazione di “tipica prestazione di sicurezza sociale”, assumendo, invece, “la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità”.
Ai fini del calcolo della prestazione “Naspi” l’art. 4 del d.lgs. n.22/2015 prevede che essa “…è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”. Nella fattispecie esaminata dal Tribunale l’Istituto liquidava l’incentivo al lavoratore senza tenere conto, nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, del valore pieno della retribuzione per quelle settimane in cui le stesse erano state parzialmente retribuite dal datore di lavoro, anche se durante tali settimane il lavoratore aveva percepito il trattamento di integrazione salariale derivante dalla C.I.G.
Secondo il Tribunale la domanda merita accoglimento in quanto l’art. 4 cit. stabilisce che ai fini del calcolo occorre fare riferimento alla “retribuzione imponibile ai fini previdenziali”, sulla quale cioè vengono calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente e che ricomprende  anche il trattamento di integrazione salariale della retribuzione corrisposta parzialmente, nel caso in cui il lavoratore sia stato posto in cassa integrazione guadagni ad orario ridotto.
In tal senso, osserva il Tribunale, nel periodo in cui il lavoratore subisce una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa per crisi aziendale percependo il trattamento di integrazione salariale, l’INPS provvede ad accreditare sul conto assicurativo del lavoratore i contributi c.d. figurativi, i quali sono equiparati a quelli versati in costanza di rapporto e quindi risultano utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione, sia per il suo calcolo, nonché di tutte le altre prestazioni in cui va ricompresa anche l’indennità di disoccupazione Naspi.
S.P.

Parole chiave:
Contribuzione previdenziale, Cooperative di lavoro, Lavoro autonomo