Corte di Appello
SICUREZZA SOCIALE E PREVIDENZA – Corte Appello Genova 12.02.2021 – Assegno sociale e stato di bisogno effettivo
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Data: 12/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Liguria
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C. App. Genova, 12 febbraio 2021 (Est.: Baisi) – F.M. c. I.N.P.S.
Assegno sociale – Interpretazione art. 3, co. 6 l. 335/1995 – Individuazione stato di bisogno effettivo
Art. 3, co. 6 l. 335/1995

F.M. proponeva appello per sentir dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado, il proprio diritto a percepire l’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge 8/8/1995 n. 335, negatole dall’Inps.
Nel corso del giudizio di primo grado, F.M., lamentando l’illegittimità del diniego opposto dall’Inps alla domanda amministrativa presentata, aveva dedotto di non essere titolare di alcun reddito effettivo, ad eccezione che per l’assegno mensile di mantenimento corrisposto dal coniuge separato nella misura di euro 100,00.
L’Inps, di contro, nel sostenere la correttezza della mancata erogazione della prestazione, aveva rilevato che la ricorrente, in sede di separazione personale, aveva, dapprima, rinunciato al contributo di mantenimento dell’ex coniuge, sebbene questi fosse titolare di un reddito di circa 20.000,00 annui, dichiarando di essere economicamente autosufficiente, salvo, poi, richiedere la modifica delle condizioni di mantenimento e conseguire il contributo di euro 100,00 solo poco tempo prima di presentare la domanda di concessione della provvidenza assistenziale.
Il Tribunale, nel respingere il ricorso, aveva ritenuto che, ai fini del diritto all’erogazione dell’assegno sociale, non era sufficiente allegare la mancata percezione di un assegno di separazione o divorzile in misura sufficiente a garantire il proprio mantenimento e comunque inferiore alla soglia di cui all’art. 3 l. 335/1995, ma occorreva dimostrare anche l’effettiva impossibilità di ottenere tale assegno (o un suo innalzamento): nei fatti, secondo il Giudice di prime cure, la ricorrente non aveva assolto detto onere sia perché in sede di separazione personale si era dichiarata economicamente autosufficiente, sia perché, potenzialmente, le condizioni economiche in cui versava l’ex marito erano sufficientemente elevate da poter garantire il suo mantenimento.
La Corte d’Appello, in continuità rispetto ai suoi precedenti (C. App. Genova nn. 241/2020, 245/2020), accoglie l’appello, aderendo ai principi giurisprudenziali ribaditi anche recentemente dalla S.C. (Cass. 14513/2020, in continuità con quanto già affermato da Cass. 6570/2010).
A detta della Corte, nella lettura nomofilattica dell’art. 3 l. 335/1995 operato dalla S.C., stante il tenore testuale della norma, assume rilievo solo lo stato di bisogno effettivo, risultante dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, e non anche il reddito potenziale, mai attribuito né concretamente percepito dal soggetto che richiede l’assegno sociale: ne consegue che elementi diversi da quelli espressamente considerati dalla norma, quali, nel caso concreto, l’originaria dichiarazione di autosufficienza economica resa dall’appellante negli accordi originari di separazione o l’astratta possibilità di conseguire dal coniuge un assegno di mantenimento in misura maggiore di quella già stabilita non possono avere alcun valore ostativo all’accoglimento della domanda amministrativa. (D.D.D.)

Parole chiave:
Assegno sociale