Tribunale
RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Taranto 3/03/2021 – Malattia – Comunicazione – Responsabilità disciplinare
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Data: 03/03/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Puglia
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(EST. DE PALMA) U.C. / Z. SPA

Nel procedimento in esame il ricorrente conveniva in giudizio la società datrice di lavoro affinché il Giudice adito pronunciasse la declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni uno la prima, per avere ritardato di un giorno la comunicazione della protrazione dello stato di malattia e giorni tre la seconda, per avere svolto attività prolungata di notevole impegno fisico durante l’assenza per malattia, con conseguente annullamento delle stesse e l’erogazione, a titolo risarcitorio, delle somme trattenute dalla retribuzione.
Il ricorrente, a fondamento delle proprie pretese, eccepiva la genericità delle contestazioni disciplinari mosse nei suoi confronti, l’insussistenza delle condotte addebitategli ed il difetto di proporzionalità del provvedimento disciplinare.
La Z. S.p.a. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo l’infondatezza di quanto ex adverso dedotto.
Istruita la controversia attraverso la documentazione prodotta e l’espletamento delle prova testimoniale, il Giudice di Taranto decideva la causa come segue.
Con riguardo alla sanzione di un giorno di sospensione, risultava innanzitutto acclarato che il lavoratore non avesse provveduto a comunicare la prosecuzione del periodo di malattia entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza, ed in linea con le previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, il Giudice riteneva, tale condotta, rilevante e sanzionabile.
Tuttavia, richiamando quanto sancito dall’art. 9, sez. IV, titolo VII del CCNL per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata, in virtù del quale si applica la sanzione dell’ammonizione scritta per le mancanze di minor rilievo e la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo, il Tribunale adito riteneva che l’omissione posta in essere dal ricorrente fosse sanzionabile, al più, con il provvedimento della multa.
Conformemente a quanto, più volte, ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, inoltre, il Giudice si dichiarava privo del potere di ridimensionare le sanzioni disciplinari proporzionandole alla gravità dell’illecito disciplinare posto in essere, non essendo stata formulata, da parte del datore di lavoro convenuto, la richiesta di riduzione della succitata sanzione.
La seconda sanzione è stata ritenuta nulla per genericità della contetsazione, in quanto “non specifica in alcun modo le attività cui l’U. sarebbe stato dedito, in termini incompatibili con la sua situazione di inabilità, né contiene alcun riferimento temporale utile a circoscrivere l’ambito del relativo svolgimento, né ancora specifica sotto quale profilo essa risulti incompatibile con lo stato di malattia”.
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, il Giudice di Taranto accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, annullava le sanzioni disciplinari impugnate e condannava la società Zanzar Sistem S.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali.

Parole chiave:
Malattia, Procedimento disciplinare, Retribuzione