Tribunale
SICUREZZA SUL LAVORO – Trib. Taranto – 12.02.21 – Danno iure hereditatis – Prescrizione
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Data: 18/02/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Puglia
Commento:

(EST. MAGAZZINO) EREDI D.P. G./ E. S.p.a.

Nel procedimento in esame, gli eredi del de cuius convenivano in giudizio l’appaltante E. S.p.a. – dopo aver ottenuto dall’INAIL il pagamento dei ratei della rendita diretta spettante al defunto, con decorrenza dal 10/04/2008 sino al decesso (avvenuto in data 29/05/2008) e le quote annesse alla rendita ai superstiti, erogata in favore della vedova- per la condanna della convenuta al risarcimento, in loro favore, dei danni non patrimoniali, subiti dal de cuius.
La E. S.p.a., costituitasi tempestivamente, eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Giudice adito e nel merito l’infondatezza delle domande, nonché la prescrizione quinquennale e/o ultradecennale del diritto vantato dai ricorrenti.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice di Taranto, decideva la causa come segue:
in primo luogo, accertava la propria competenza materiale e territoriale sulla scorta dei criteri di collegamento riferibili alla posizione della appaltatrice datrice di lavoro del de cuius ed in merito all’ammissibilità della domanda, evidenziava che, trattandosi di indennizzi sottratti all’eventuale intervento dell’Istituto previdenziale (il quale risponde, quanto alla rendita per morte, dei soli danni patrimoniali), tali importi andrebbero posti integralmente a carico del datore di lavoro, ovvero dell’appaltante, qualora si dimostri la loro condotta antigiuridica.
A riguardo, il Giudice condividendo l’orientamento della Suprema Corte, riconosceva e qualificava il danno subito dal de cuius come “danno biologico terminale”. Esso si configura come un “danno biologico da invalidità temporanea assoluta”, per la cui liquidazione si fa riferimento alle tabelle relative all’invalidità temporanea, con riguardo all’arco temporale che si protrae dal verificarsi dell’evento lesivo al decesso, tenendo conto inoltre dell’eventuale componente di sofferenza psichica subita dal lavoratore.
Giova ribadire che i ricorrenti non avevano agito iure proprio, bensì esclusivamente iure hereditatis, ma questo, tuttavia non rilevava ai fini dell’individuazione del dies a quo dal quale decorre il suddetto termine, stante la chiara e netta distinzione tra la prescrizione decennale applicabile alle richieste risarcitorie iure hereditatis e la prescrizione quinquennale applicabile a quelle poste in essere iure proprio soggiacendo, il primo, a un rapporto di tipo contrattuale e, il secondo, a uno di tipo extracontrattuale.
Salva, naturalmente la applicabilità del termine più lungo riferibile al reato eventualmente sotteso alla fattispecie risarcitoria.
Nel caso in esame, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, il Giudice individuava il dies a quo al 9/04/2008, momento in cui il de cuius prese contezza del danno patito, altresì della natura professionale di esso, nonché la riconducibilità causale alle inadempienze della società convenuta, ossia quando venne denunciata all’INAIL la malattia professionale e la conseguente patologia, risultando pertanto decorso un periodo di tempo ultradecennale sino alla data del 03/05/2018, momento in cui intervenne il primo atto introduttivo.
Inoltre, il Tribunale adito,pur essendo stato prospettato nell’atto introduttivo un fatto illecito previsto come reato, non considerava neanche condivisibile il riferimento al delitto di omicidio colposo ex art. 589 cod. pen., che poteva consentire il superamento del termine decennale, in quanto i ricorrenti non avevano agito, iure proprio, per i danni da essi stessi subiti in conseguenza del decesso del congiunto, bensì esclusivamente, iure hereditatis, al fine di ottenere il risarcimento, in loro favore, dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius mentre questi era ancora in vita, durante e per l’effetto della malattia contratta e sino al decesso.
Pertanto, conformemente a quanto più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, il Giudice evidenziava che i suddetti, agendo iure hereditatis, non potevano far valere altro che il reato di lesioni, non di omicidio colposo, essendo quella l’unica pretesa risarcitoria diretta che il defunto avrebbe potuto avanzare.
Oltretutto, con riguardo al termine prescrizionale, quest’ultimo è stato ritenuto superato, in linea con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale la data di consumazione del reato di lesioni colpose deve individuarsi nel momento dell’evento, “non assumendo alcun rilievo la data di successiva e definitiva stabilizzazione dei postumi”.
In virtù di tutte le considerazioni sopra esposte il Tribunale di Taranto rigettava il ricorso per intervenuta prescrizione del diritto e, alla stregua del principio di soccombenza, condannava i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali.

Parole chiave:
Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Sicurezza sul lavoro