Con ricorso introduttivo ex.art. 1, co. 48, L. n. 92/12 depositato in data 30/01/2020, il ricorrente, socio lavoratore, conveniva la sua datrice di lavoro innanzi al Giudice del Lavoro di Taranto onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. In via principale, accertato il motivo illecito determinante del licenziamento (disposto nel rispetto del preavviso contrattuale con atto del 27.09.2019), ordini la reintegrazione del lavoratore, nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto con condanna della resistente al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; B. in via alternativa dichiari ex art. 18, co. 7 della L. 20/05/1970 n. 300 (prima linea) l’annullamento del licenziamento intimatogli il 27.09.2019 per mancanza e insussistenza di giustificato motivo oggettivo per le ragioni espresse nella narrativa che segue e per l’effetto ordini alla Coop S., la reintegrazione di L.A. nel suo posto di lavoro, con condanna al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; C. in via subordinata: dichiari ex art. 18 co. 7 L. 20/05/1970 n. 300 seconda parte la illegittimità del predetto licenziamento e condanni la Coop. S. al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; D. in via subordinata e qualora non sia accertata la nullità del licenziamento o la insussistenza dei motivi addotti, dichiari la inefficacia del licenziamento intimato per omissione della procedura di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, con attribuzione al lavoratore di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei mesi ed un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto; E. in via ancora più gradata e previo mutamento di rito, accertata la illegittimità del licenziamento intimato, condanni la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura prevista dall’art. 7, comma 8 della Legge 604/1966”. Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in virtù della presenza nello statuto di una clausola sociale che devolveva tutte le controversie tra soci e società ad arbitri rituali. Sosteneva altresì l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, aveva impugnato il licenziamento e non anche la relativa delibera di esclusione conseguendone la inapplicabilità dell’art. 18 della L. 300/70 ai fini della reintegra nel posto di lavoro. Infine contestò nel merito la fondatezza delle avverse deduzioni. Istruita la causa documentalmente, all’esito la decisione in commento. Il Giudice adito preliminarmente procede alla disamina delle eccezioni poste in essere dalla convenuta. In particolare ritiene non fondata l’eccezione in ordine al difetto di giurisdizione. In particolare, il Giudice del Lavoro precisa come la clausola statutaria richiamata dalla convenuta faccia riferimento alle controversie inerenti al rapporto associativo e non riguardanti le vicende lavorative dei soci. Per quanto concerne invece, l’inammissibilità della domanda in ragione della sola impugnativa del licenziamento e non anche del provvedimento di esclusione, il Giudice, sulla questione richiama la pronuncia della Cassazione civile a Sezione Unite del 20.11.2017 nella quale un socio lavoratore era stato escluso e licenziato per giusta causa da una cooperativa simultaneamente e aveva soltanto impugnato il licenziamento e non anche la delibera di esclusione. In questo caso, ovvero in presenza di due atti estintivi contestuali, venne affermato che è possibile effettuare la sola impugnativa del licenziamento senza necessità di impugnare anche la delibera di esclusione. Nella pronuncia poc’anzi richiamata, la Suprema Corte ha altresì dichiarato che tra il rapporto associativo e quello di lavoro sussiste un collegamento unidirezionale e che di conseguenza, il socio lavoratore ha due tutele autonome azionabili: quella restitutoria che “consegue all’invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell’ulteriore rapporto di lavoro” (detta tutela è subordinata all’onere di opposizione alla delibera di esclusione ed è estranea ed autonoma dalla tutela prevista dall’articolo 18 che è di matrice lavoristica); e risarcitoria che concerne le ipotesi di “omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni afferenti al rapporto di lavoro.” Faceva notare l’On. Giudice come le due fattispecie ovvero quella riguardante la pronuncia della Suprema Corte succitata e quella del caso di specie non erano in alcun modo sovrapponibili. In primo luogo, nel caso in esame non vi era contestualità degli atti estintivi (il licenziamento è datato 27.07.2019 e l’esclusione 24.2.2020) ed in secondo luogo vi è autonomia delle ragioni poste a fondamento dei due atti. Inoltre, notava il Giudice di Taranto, che il socio lavoratore aveva comunque impugnato la delibera di esclusione tempestivamente proponendo arbitrato rituale sebbene non ancora definito. Il Giudice del Lavoro ha quindi ritenuto legittima la scelta del c.d. rito Fornero e l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 della L. n. 300/70. Tale scelta è derivata dal fatto che gli effetti derivanti dall’ eventuale illegittimità del licenziamento discenderebbero dalla data di comunicazione dello stesso e non dalla data della delibera di esclusione. Inoltre, l’eventuale eliminazione della delibera di esclusione non precluderebbe l’effetto estintivo del rapporto di lavoro. Passando ad una disamina della fattispecie nel merito, la parte ricorrente ha eccepito la nullità del provvedimento esclusivo oggetto del presente giudizio giacché fondato su un motivo illecito. La ricostruzione fornita dalla difesa della ricorrente si fondava sulla circostanza che nel 2018 furono intavolate le trattative volte al recesso del ricorrente dalla qualità di socio. Tali trattative non ebbero esito positivo a causa della volontà del ricorrente. In seguito, la convenuta aveva tentato di estromettere il socio dapprima sopprimendo la mansione che svolgeva e successivamente inserendo nello statuto una clausola che legittimava l’esclusione del ricorrente per impossibilità di rendere le prestazioni lavorative richieste dalla convenuta a causa delle sue condizioni di salute. A questo punto il Giudice del Lavoro richiamava la pronuncia della Suprema Corte n. 17087/2011 ove la stessa affermava che il licenziamento ritorsivo era una reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore, che era ricondotto alla fattispecie del licenziamento discriminatorio e che l’onere della prova circa la sussistenza del carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo era a carico del lavoratore. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Giudice non ritenne sufficienti gli elementi addotti dalla parte ricorrente ai fini della prova del carattere ritorsivo del licenziamento, in quanto la convenuta aveva comunque soppresso la mansione di assistente sommozzatore affidatagli, e quindi il motivo denunciato non appariva né unico, né determinante. Con riguardo alla domanda alternativa, il Giudice ha proceduto innanzitutto ad un richiamo dell’art. 18 della legge 300/70 per poi rilevare che per procedere alla tutela reintegratoria bisognava verificare se il motivo economico posto a base del licenziamento doveva ritenersi manifestamente simulato, notando che “tale motivo potrà essere considerato insussistente laddove siano evidenziati, in positivo, la prova di un diverso intento datoriale e, in negativo, l’assoluta inconsistenza della ragione giustificatrice di ordine economico.” Richiamata la disciplina, il Giudice riportava la nota del 27.09.2019 e il Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del Porto di Taranto. In particolare, nella nota, veniva evidenziato che la scelta datoriale era da ricondurre “all’oggettiva esigenza di doversi servire esclusivamente di sommozzatori anche in caso di emergenza con idoneità alle immersione subacquee onde garantire il compimento dei lavori marittimi nel rispetto delle regole di sicurezza, rispetto alla quale (esigenza) la prestazione di assistenza pretesa dal ricorrente con l’asserita limitazione alle immersioni subacquee in caso di emergenza, sarebbe manifestamente anti economica per la società deducente, atteso che per organizzare una squadra operativa in sicurezza nell’ambito delle operazioni marittime, si andrebbe ad imporre la necessità di ricorrere alla forzatura di affiancare la mera presenza del ricorrente con altro sommozzatore idoneo all’attività di assistenza, con una inutile duplicazione del dei costi salariali.” . Il Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del Porto di Taranto individuava la composizione minima di una squadra operativa per quanto concerne le operazioni subacquee prevedendo almeno tre figure professionali: “1) diving supervisor/preposto alla sicurezza (sommozzatore o ex sommozzatore espero); 2)sommozzatore /operatore tecnico subacqueo (partecipante alle operazioni subacquee); 3) sommozzatore in stand by (con il compito di mantenersi pronto all’intervento di emergenza per tutta la durata dell’operazione subacquea ed in possesso dell’iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale).” Ne derivava un contrasto tra quanto sostenuto dalla convenuta e la previsione circa la composizione minima di una squadra ove è contemplato un diving supervisor preposto alla sicurezza in superficie. Compito a cui poteva essere adibito il ricorrente. In conclusione, accertato il difetto dei presupposti giustificativi del licenziamento ne derivava, anche in virtù della cessazione del rapporto associativo che trascinava con sé anche il rapporto di lavoro, che il ricorrente non poteva essere reintegrato se non sino alla data della delibera di esclusione. Il Giudice pertanto procedeva all’annullamento il licenziamento e condannava il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della delibera di esclusione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione al medesimo periodo, maggiorati degli interessi nella misura legale. Condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite.