Tribunale
SICUREZZA E SALUTE – Trib. Matera 2.03.2021 – Malattia professionale – Morte – Rendita ai superstiti
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Data: 02/03/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Basilicata
Commento:

(EST. QUARTARELLA) R.R. / I.N.A.I.L.

Con ricorso introduttivo depositato il 22/09/2015, la ricorrente, vedova di L.A.R., esponeva, a mezzo del proprio procuratore che il de cuius aveva lavorato dal 1967 al 28/02/1990 presso lo Stabilimento Siderurgico di Taranto svolgendo mansioni di carpentiere edile e saldatore elettrico e che, senza il presidio di alcun dispositivo protettivo individuale, aveva svolto la propria attività lavorativa in presenza di numerose sostanze nocive ed in particolare cancerogene e che a causa della continua esposizione a dette sostanze aveva contratto mieloma multiplo ed insufficienza respiratoria la cui evoluzione ne aveva cagionato la morte. La ricorrente conveniva, pertanto, innanzi al Giudice di Matera l’Inail al fine di vedersi riconoscere il diritto alla rendita ai superstiti e l’assegno una tantum.
Si costituiva l’Inail, il quale eccepiva in via preliminare la prescrizione di cui agli artt. 85 e ss. D.P.R. 1124/1965 e chiedeva il rigetto della domanda sul presupposto che la malattia denunciata era da considerarsi rara e non tabellata e che, stante alcuni studi in materia, era da considerarsi malattia ad eziologia multifattoriale. L’istituto contestava altresì “la circostanza di un riconoscimento da parte dell’INAIL del nesso di causalità, atteso che al R. era stata riconosciuta una rendita con decorrenza da gennaio 1986, ma per ipoacusia neurosensoriale bilaterale con grado di inabilità permanente pari al 36%. Disconosceva infine che l’exitus fosse dipeso dall’unica patologia professionale riconosciuta ut supra.”
Istruita la causa mediante ctu medico legale nonché prova testimoniale, il Giudice adito decideva la causa come segue:
Preliminarmente il Giudice procede ad un richiamo della normativa in esame, precisando che la rendita ai superstiti e l’assegno una tantum viene riconosciuto solo ove si provi che la patologia che ha determinato l’origine della malattia sia di origine professionale. Per quanto concerne l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall’Istituto, il Giudice adito rilevava che “la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto pacificamente applicabile il termine triennale di prescrizione anche alla rendita ai superstiti di cui all’art. 85. Quando all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale in questione, poi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, nell’ipotesi di rendita ai superstiti ex art. 85 T.U., tale termine decorre dalla conoscenza o oggettiva conoscibilità da parte dei superstiti del fatto che la malattia professionale sia stata causa o concausa del decesso dell’assicurato, specificato”. Nel caso di specie, il Giudice rilevava la mancanza della prova contraria dell’Istituto in ordine all’effettiva conoscibilità da parte degli eredi superstiti e respingeva di conseguenza l’eccezione.
Passando alla disamina della domanda nel merito, all’esito della fase istruttoria, il Giudice rilevava che il ctu, nel proprio elaborato peritale, aveva innanzitutto affermato che l’insufficienza respiratoria non era una patologia autonomia ma, “ fase ultima della cachessia neoplastica indotta dal mieloma multiplo con mestatasi ossee e dalla cirrosi epatica scompensata, con verosimile sindrome ascitica e compressione sul diaframma con sensibile riduzione delle escursioni respiratorie “ e che non poteva essere invocato “un più repentino e determinante percorso verso l’exitus in rapporto alla riconosciuta tecnopatia (disventilopatia di grado lieve) da cui era affetto il R., nemmeno come concausa, data la tenuità della patologia respiratoria e la mancata presenza agli atti di eventuali aggravamenti della stessa durante il corso degli anni.”. Il CTU aveva inoltre rilevato che individuare i fattori determinanti ai fini dell’insorgenza del mieloma multiplo rappresentava esercizio di notevole complessità in quanto trattasi di malattia tabellata nella lista 2 ovvero quella riguardanti le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità per i lavoratori esposti a benzene ed all’ossido di etilene. Per quanto concerne le altre sostanze indicate nella documentazione presente nel fascicolo di parte ricorrente, il ctu affermava che dette sostanze possono entrare nei determinismi di vari tipi di neoplasia. Continuava il Ctu sostenendo che nella memoria difensiva dell’Inail mancava una valutazione delle cause che avessero potuto determinare il sorgere della malattia. Pertanto, al termine del proprio elaborato peritale il ctu rassegnava le seguenti conclusioni: “il signor L.A.R. è deceduto in Matera il 19.1.2005, in ragione del mieloma multiplo con metastasi ossee ed in fase terminale, aggravato da cirrosi epatica scompensata, di cui era affetto. La malattia (mieloma multiplo) è stata molto verosimilmente contratta, in termini concorsuali (per le motivazioni in precedenza esposte), a causa dell’esposizione professionale prolungata al benzene, alla silice libera ed ai calcari, ai bifenilipoliclorurati sotto forma di miscele diossino-simili (PCB) e agli idrocarburi policlicici aromatici (IPA) presenti nell’ambiente di lavoro, come ampiamente e dettagliatamente dimostrato dalla documentazione presente nel fascicolo di parte ricorrente”.
Aderendo per relationem alle conclusioni cui è pervenuto il ctu, il Giudice terminava con un sunto circa l’applicabilità dei principi di cui all’art. 40 e 41 c.p., richiamando la pronuncia n. 576/2008 e rilevando una corretta applicazione dei principi di cui sopra da parte del ctu. Il Giudice adito riconosceva pertanto il diritto della ricorrente alla rendita ai superstiti e dell’assegno una tantum, condannando l’INAIL al pagamento delle spese di giudizio.

Parole chiave:
Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Infortuni e malattie professionali, Malattia