Non è dovuta al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di scioglimento automatico del rapporto per inidoneità permanente assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni di salute.
In sede di procedimento per ottenere la pensione d’inabilità, un dipendente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli era stato dichiarato dalla Commissione medica inidoneo in maniera permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa. Ne conseguiva lo scioglimento del rapporto di lavoro per ragioni di salute. L’Agenzia negava il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e gli eredi del lavoratore – nel frattempo deceduto – promuovevano un giudizio per ottenerla.
Giunta la causa in cassazione, la Corte ha confermato che il preavviso o la relativa indennità non sono dovuti, in quanto l’assoluta e permanente impossibilità della prestazione lavorativa determina lo scioglimento automatico del rapporto.