L’INVITO DELLA COMMISSIONE A PROCLAMARE SCIOPERI DI DURATA SIMBOLICA EX ART. 2, CO. 7, DELLA LEGGE N. 146/90 E’ ATTO NON PRESCRITTIVO NON IMPUGNABILE AL TAR Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso proposto da ORSA – Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base Settore Ferrovie per l’annullamento della delibera n. 17/272 del 6 ottobre 2017 della Commissione, nonché della nota della del 23 novembre 2017, confermativa di detta delibera n. 17/272. A seguito di plurime aggressioni al personale viaggiante, ORSA e le principali organizzazioni sindacali di categoria proclamavano tre scioperi ai sensi dell’art. 2, co. 7, L. n. 146/1990, al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza del personale. Con la delibera n. 17/272 la Commissione deliberava che tali scioperi, anche se proclamati per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, dovevano “essere contenuti nell’ambito di una durata meramente simbolica” in ragione del fatto che il co. 7 dell’art. 2 prevede che a tali scioperi non si applicassero le disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata, con possibili ripercussioni sugli obblighi relativi alle prestazioni indispensabili. In particolare, la Commissione argomentava che il carattere di immediatezza dell’astensione sarebbe stato difficilmente compatibile con la predisposizione, da parte dell’azienda, dei contingenti di personale volti a garantire i servizi minimi indispensabili. Con nota del 24 ottobre 2017 ORSA invitava la Commissione a ritirare la delibera, in quanto lesiva degli interessi sindacali coinvolti, e, nel contempo, le altre Organizzazioni sindacali chiedevano un incontro all’esito del quale la Commissione confermava la precedente deliberazione n. 17/272. Avverso la delibera e la successiva nota di conferma ORSA proponeva ricorso volto al loro annullamento. La Commissione e TRENITALIA (datore di lavoro del personale interessato) si costituivano in giudizio per resistere al ricorso, eccependone l’inammissibilità per carenza di interesse, siccome la delibera, stabilendo un orientamento sulla durata meramente simbolica degli scioperi, non avrebbe spiegato alcun effetto sullo svolgimento degli scioperi proclamati da ORSA, i quali furono svolti secondo le indicazioni dei relativi atti di proclamazione. Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità giacché la Commissione avrebbe soltanto fornito un orientamento, limitandosi a ritenere che, in caso di scioperi del settore del trasporto ferroviario per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori derivanti da aggressioni, l’effettività della garanzia delle prestazioni indispensabili possa realizzarsi con la previsione di una durata “meramente simbolica” dell’astensione collettiva. Infatti, secondo il Giudice amministrativo, tale espressione è così generica da sfuggire a qualsiasi valenza precettiva. Poi, fornendo solo un orientamento per il futuro, la delibera impugnata non interviene in via prescrittiva o sanzionatoria su scioperi già proclamati.