Cassazione, 30 aprile 2021 n. 11424, Pres. Berrino, Rel. Negri della Torre, Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. c L. M. Art. 69 d.lgs 276/03, Art. 32 legge 183/10
E’ inapplicabile il plafond indennitario ai contratti parasubordinati a termine dichiarati illegittimi. Un lavoratore impiegato per lungo tempo come autore di testi per conto di un canale televisivo sulla base di reiterati contratti a progetto adiva il Tribunale di Roma al fine di rivendicare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e il ripristino del rapporto di lavoro con le conseguenti condanne risarcitorie. Respinta la domanda, la sentenza di primo grado veniva integralmente riformata dalla Corte di Appello capitolina che riteneva sussistere prevalenti gli indici della subordinazione e per l’effetto disponeva il ripristino del rapporto di lavoro condannando la società al pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora fino all’effettiva ripresa. L’azienda impugnava la decisione deducendo tra le varie censure anche l’illegittimità della sentenza per avere disapplicato il plafond indennitario di cui all’art. 32 della legge 183/2010. La Corte di Cassazione, rilevato l’esistenza di un contrasto all’interno della sezione, disponeva la trattazione in pubblica udienza. Nel respingere il ricorso di legittimità la Suprema Corte ha rilevato che la disciplina dell’art. 32 della legge 183/10 trovi applicazione esclusivamente nei casi di conversione di contratti di lavoro che siano sin dall’origine subordinati e assoggettati alla clausola di durata di cui sia accertata la nullità. L’indennizzo non trova quindi applicazione – prosegue la decisione – nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per effetto della sua riqualificazione come di lavoro subordinato stante il chiaro “perimetro applicativo” delle parole della norma “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato”. La riqualificazione della natura del contratto, pertanto, implica una operazione affatto diversa dall’accertamento della nullità di una clausola accessoria apposta ad un contratto di lavoro subordinato.