Cassazione, 26 aprile 2021 n. 10992, Pres. Berrino, Rel. Amendola , D.R. E. c Poste Italiane s.p.a. Art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 604, art. 1399 c.c.
Non sussiste alcun obbligo di ratifica dell’impugnativa effettuata dal difensore che dichiara di agire su mandato del lavoratore. Una Lavoratrice di Poste Italiane s.p.a. assunta con contratto a termine agiva per ottenere la conversione del rapporto a seguito dell’impugnativa della clausola di durata apposta al suo rapporto di lavoro comunicata all’azienda tramite una lettera sottoscritta dai soli difensori che dichiaravano di agire su mandato della loro assistita. La domanda della ricorrente veniva respinta dal giudice di primo grado che rilevava la decadenza dall’azione per mancanza di un atto di ratifica da parte del difensore nel termine previsto per l’impugnativa. La sentenza veniva confermata dalla Corte distrettuale di Appello di Catanzaro che, richiamando alcuni precedenti di legittimità rilevava che nessuna prova di informativa tempestiva al datore d lavoro era stata allegata o documentata dal lavoratore. La Corte di Cassazione, a seguito di ordinanza interlocutoria che disponeva la trattazione in pubblica udienza, accoglieva il ricorso della lavoratrice annullando la sentenza rilevando che il difensore che agisce nel nome e nell’interesse del lavoratore non ha l’onere di comunicare o di documentare la procura. La Cassazione nel richiamare i diversi orientamenti maturati al suo interno in tema di impugnativa stragiudiziale e nel discostarsi da un precedente di segno opposto del 2014 ha rilevato che l’esigenza di comunicare adeguata ratifica al datore di lavoro dell’operato del difensore sorge esclusivamente nel caso in cui l’avvocato agisca in assenza di mandato. Nel caso in cui il difensore abbia agito in forza di una preventiva procura non sussiste alcun obbligo di comunicare o documentare il mandato ricevuto entro il termine di legge per impugnare essendo sufficiente che il difensore manifesti di agire in forza di un atto negoziale dal momento che in difetto di richiesta non è possibile configurare in capo al rappresentante un obbligo non previsto dalla legge di comunicare della fonte costitutiva del potere.