DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73. Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Data:
Tipologia: altro
Commento:

Del decreto legge n. 73 del 2021, si segnala, per quel che qui interessa, il titolo IV contenente disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, tra cui: le disposizioni in materia di reddito di emergenza (art. 36); le disposizioni in tema di reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (art. 37); le disposizioni in materia di NASPI (art. 38); le disposizioni in materia di contratto di espansione, apportando modifiche all’articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (art. 39). In materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale si segnala l’art. 40 che al comma 4 prevede che ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale (ai sensi del comma 3) resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi’ sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia’ impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi’, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta’ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi’ sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. Il comma 5 stabilisce, invece, che le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attivita’ dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attivita’ di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa’ senza continuazione, anche parziale, dell’attivita’, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attivita’ che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e’ comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi’ esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Si segnala, altresì, l’art. 41 ove si prevede che, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Tale contratto e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova. La condizione per l’assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, di una durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo, invece, al termine del periodo, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine durante il quale continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Di contro, se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione e’ riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL. Tale esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita’ produttiva. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unita’ produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio gia’ fruito. Gli altri articoli contenuti nel Titolo IV del decreto legge ,. 73 del 2021 riguardano, invece: la proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42); la decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43); l’indennità per i collaboratori sportivi (art. 44); la proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45); gli oneri di funzionamento dei centri per limpiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato (art. 46); il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (art. 47); il Piano nazionale per le Scuole dei mestieri (art. 48); le disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri (art. 49); e gli interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 50).

(GU n.123 del 25-5-2021)

Per accedere al testo integrale del decreto legge clicca qui