TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30
Data:
Tipologia: altro
Commento:

(in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 62 del 13 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2021 n. 61 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

Con l’art. 2 del decreto legge n. 30 del 2021 il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina del lavoro agile, dei congedi per i genitori e sui bonus baby-sitting. In particolare la norma prevede che il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all’altro genitore, puo’ svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione
dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.In caso di figli di ogni eta’ con disabilita’ accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici
dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, il beneficio e’ riconosciuto a entrambi i genitori. Il comma 1-ter, sul diritto alla disconnessione, stabilisce che, ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, e’ riconosciuto al lavoratore che svolge l’attivita’ in modalita’ agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilita’ concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non puo’ avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Al comma 2, invece, è stabilito che nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente
all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio, alla
durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio. In caso di figli con disabilita’ in situazione di gravita’, a prescindere dall’eta’ del figlio, il beneficio spetta ad entrambi i genitori. Nei comma successivi è disciplinata la misura dell’indennità riconosciuta per i periodi di astensione, che, stando a quanto previsto al comma 5, non spetta ai genitori di figli di eta’ compresa fra 14 e 16 anni, i quali, pur potendo, uno alternativamente all’altro, astenersi dal lavoro, non hanno diritto alla corresponsione di retribuzione o indennita’ ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa. Per questi, però, è previsto il divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Al comma 6, poi, in caso di figli conviventi minori di anni 14, è previsto in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS; dei lavoratori autonomi, del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, la possibilità di richiedere i bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero di bonus per la iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus e’ altresi’ riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
(GU n.112 del 12-5-2021)

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