CGUE, 12 maggio 2021, causa C27/20, CAF Libera circolazione dei lavoratori – Vantaggi sociali Articolo 45 TFUE Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che considera come anno di riferimento per il calcolo delle prestazioni familiari da attribuire il penultimo anno precedente il periodo di pagamento, di modo che, in caso di aumento sostanziale dei redditi percepiti da un funzionario nazionale in occasione di un distacco presso un’istituzione dell’Unione europea situata in un altro Stato membro, l’importo degli assegni familiari si trova, al ritorno di tale funzionario nello Stato membro di origine, notevolmente ridotto per due anni.