Corte di Appello
RAPPORTO DI LAVORO – C.A. Napoli 25.5.2021 – CIGS – Illegittimità della comunicazione orale dei criteri di scelta
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Data: 25/05/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Campania
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CORTE APPELLO NAPOLI 25 MAGGIO 2021 (Est. Guarino)
D., B., M., N. c. C. Spa
CIGS – SOSPENSIONE DEI RAPPORTI – INDICAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA ALTERNATIVI ALLA ROTAZIONE – FORMA SCRITTA – NECESSITÁ – PROVA ORALE – INAMMISSIBILE
ART. 1, CO. 7, L. 223/1991 – ART. 2, d.P.R. 218/2000

A seguito dell’avvio di una procedura di licenziamento collettivo, emergeva nel corso dell’esame congiunto la possibilità di evitare i licenziamenti attraverso l’adozione di una serie di misure, tra cui il ricorso alla cig in deroga ex art. 33, l. n. 183/2011, per il ramo aziendale che accusava la maggiore riduzione di attività, al quale erano adibiti 12 lavoratori. Veniva quindi attivata la procedura per la concessione della cig in deroga, nell’ambito della quale l’azienda e le organizzazioni sindacali concordavano per iscritto che, in deroga al criterio legale della rotazione tra tutti i dipendenti aziendali, sarebbero stati sospesi a zero ore 9 dei 12 rapporti di lavoro delle unità addette al ramo in questione. Conseguentemente, l’azienda procedeva alle 9 sospensioni presentando contestualmente domanda per l’integrazione salariale in relazione ai 9 rapporti sospesi. I 9 lavoratori sospesi agivano in sede cautelare e il Tribunale, in accoglimento della loro domanda, dichiarava nulla la procedura di cig in deroga per violazione del criterio legale della rotazione, in quanto dagli accordi scritti non emergeva l’indicazione dei criteri per l’individuazione dei 9 lavoratori da sospendere, e condannava l’azienda alla immediata riammissione in servizio. L’azienda proponeva quindi una azione di merito volta a ottenere la declaratoria della legittimità della procedura di cig e delle conseguenti sospensioni. L’azienda in particolare affermava che i 9 lavoratori sospesi appartenevano tutti al ramo aziendale individuato nell’accordo stipulato con i sindacati e che la scelta dei 9 lavoratori, sui 12 complessivamente addetti a tale ramo, era stata effettuata secondo criteri oggettivi comunicati verbalmente ai sindacati, anche se non formalizzati per iscritto, articolando in proposito una prova orale. I lavoratori convenuti agivano in riconvenzione per ottenere il pagamento delle retribuzioni che sarebbero loro spettate se i rapporti non fossero stati sospesi. Il Tribunale di Napoli, previo rigetto dell’istanza di prova orale articolata dall’azienda, rigettava la domanda proposta da quest’ultima affermando l’illegittimità della procedura di cig per mancata indicazione per iscritto dei criteri di scelta, e accoglieva parzialmente le domande riconvenzionali condannando la datrice a corrispondere ai lavoratori sospesi le differenze tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto avrebbero maturato se i rapporti non fossero stati sospesi. La sentenza veniva appellata dai lavoratori, che la censuravano in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno, e il datore proponeva gravame incidentale, censurando in particolare la pronuncia per aver respinto l’istanza di prova orale che invece, a suo dire, meritava accoglimento dal momento che l’art. 2, d.P.R. n. 218/2000, applicabile alla fattispecie, non impone la forma scritta per la comunicazione delle ragioni che impediscono la rotazione e per l’individuazione dei criteri di scelta alternativi. La Corte d’appello di Napoli respingeva entrambe le impugnazioni. In particolare, quanto al rigetto dell’appello incidentale proposto dall’azienda, la Corte, innanzitutto, richiamava l’art. 1, comma 7, l. n. 223/1991, il quale pone a carico dell’imprenditore che avvii una procedura di integrazione salariale l’obbligo di comunicare ai sindacati i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. Il Collegio poi proseguiva richiamando in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale i criteri di scelta devono essere indicati in maniera specifica e circostanziata, in modo da consentire la verifica di coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, e ciò perché la finalità di tale comunicazione è duplice: da una parte, porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere; dall’altra, assicurare la tutela degli interessi dei lavoratori. Da tale doppio piano di tutela, quello delle prerogative sindacali e quello delle garanzie individuali, deriva altresì che una violazione delle regole del procedimento incide direttamente sul provvedimento amministrativo di autorizzazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, che deve ritenersi illegittimo laddove il criterio indicato per l’individuazione dei lavoratori da sospendere non fornisca garanzie in ordine alla individuazione dei lavoratori e alla verifica della loro corrispondenza al criterio stesso. Dunque, concludeva la Corte d’appello, proprio in considerazione della rilevanza attribuita alle comunicazioni dall’art. 1, comma 7, l. n. 223/1991, deve ritenersi che la forma scritta, pur non prevista espressamente dalla legge, sia connaturata alle esigenze di tutela degli interessi sottesi alla norma. Solo la forma scritta consente, infatti, da un canto, di fissare in maniera immutabile gli elementi oggetto delle comunicazioni, e, d’altro canto, di permettere la verifica a posteriori della regolarità della procedura. Deve quindi escludersi che le comunicazioni previste dalla legge possano essere effettuate oralmente, il che rende irrilevante la prova testimoniale finalizzata a dimostrare che le comunicazioni aziendali siano state effettuate in forma orale.

Parole chiave:
Integrazione salariale