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RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Catanzaro 25.5.2021 – Inidoneità al lavoro e accomodamenti ragionevoli
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Data: 25/05/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Calabria
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Tribunale di Catanzaro, 21 maggio 2021 Sentenza n. 349 (est. Aragona)
S. C. c. A. S.r.l.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – OBBLIGO DI REPÊCHAGE – LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO -DISABILITÀ -ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI

Art. 5 dir. 70/2000, Art. 42 d.lgs. 81/2008; Art. 3 d.lgs. 216/2003

Il ricorrente impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, affinché ne venisse accertata la natura discriminatoria, con conseguente declaratoria di nullità, o, in subordine, l’insussistenza del fatto addotto dal datore di lavoro a fondamento dello stesso, con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno.
La società datrice di lavoro, infatti, dopo aver collocato obbligatoriamente in ferie il ricorrente per il tempo necessario ad individuare soluzioni adeguate e compatibili con l’aggravamento del suo stato di salute, gli intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ragione della sua sopravvenuta inidoneità fisica. La controparte, in particolare, assumeva che, sulla base delle limitazioni individuate dal medico competente, egli non fosse più in grado di svolgere i propri compiti, né di essere attribuito ad altre mansioni, seppure di livello inferiore.
Il giudice del lavoro ha ritenuto in primo luogo che l’azienda avesse erroneamente dedotto la sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente, considerato che il medico competente aveva ritenuto quest’ultimo, comunque, idoneo alla sua mansione, salvo determinati accorgimenti da osservare nello svolgimento della prestazione. In secondo luogo, anche qualora si fosse voluto ammettere che la menomazione fisica avesse determinato una condizione di inabilità del lavoratore, incombeva sul datore di lavoro uno specifico obbligo di repêchage “rafforzato”, che gli imponeva di garantire il reimpiego del dipendente colpito dalla disabilità, adottando ogni necessaria modifica organizzativa ragionevole, avendo riguardo all’unico limite dell’eccessiva onerosità. L’adempimento di tale obbligo costituiva, ai sensi della normativa nazionale e sovranazionale, il presupposto di legittimità del licenziamento del dipendente divenuto inidoneo alla mansione cui era addetto (dir. 2000/78 recepita dal d.lgs. n. 216/2003).
Il giudice, inoltre, ha sottolineato che, ai sensi degli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, la nozione di disabilità deve intendersi in un’accezione più ampia, riferendosi non solo all’impossibilità di esercitare un’attività lavorativa, ma anche al mero ostacolo a svolgere una simile attività, a prescindere dall’origine dell’handicap (Corte di Giustizia, C-354/13).
Per tali ragioni, il recesso della società datrice è ritenuto discriminatorio per handicap: il giudice dichiara nullo il licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente. Inoltre, il datore di lavoro viene condannato a risarcire il danno cagionato, commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, nonché a versare l’equivalente in denaro del monte ore di ferie che il dipendente ha maturato ed è stato costretto a usufruire.

Mariagiulia Ricci

Parole chiave:
Disabilità, Discriminazioni, Licenziamento individuale