Tribunale
RAPPORTO DI LAVORO – Trib. Ferrara 14.5.2021 – Licenziamento disciplinare
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Data: 14/05/2021
Tipologia: sentenza
Regione: Emilia Romagna
Commento:

TRIBUNALE DI FERRARA – SEZIONE LAVORO 14.5.2021
(Sentenza )
(dott.ssa De Curtis)
X SpA/ RF
Art. 1, comma 51 Legge 92/2012
Art. 2119 c.c.
Art. 18 co. 4 L 300/1970
Art. 44 CCNL PER I QUADRI DIRETTIVI DELLE IMPRESE CREDITIZIE del 2015
Nel n. 4/2020 di questa rivista avevamo commentato l’ordinanza di reintegrazione resa da altra giudice dello stesso Tribunale di Ferrara relativa al caso della direttrice della Filiale di una Banca, licenziata per aver predisposto una comunicazione su carta intestata della stessa banca indirizzata a … se stessa (come cliente) avente ad oggetto “richiesta di mutuo” nella quale si comunicava l’impossibilità “allo stato attuale, di procedere con la concessione del mutuo e la liberazione del coniuge” chiedendo al suo sottoposto (che poi negherà di averlo fatto) di siglarla.
Le motivazioni di una simile condotta era da ricercarsi nella difficoltà che la lavoratrice incontrava a contrarre un mutuo necessario a rilevare la quota di proprietà dell’appartamento in co-proprietà (sul quale gravava un mutuo ipotecario) con il marito con il quale era in corso una separazione, stante l’ancora vigente regime di comunione dei beni.
La sua iniziativa era stata preceduta dalla formale apertura di una pratica, in veste di cliente, per una “richiesta di affidamento” (controfirmata da un funzionario bancario della stessa filiale e caricata, insieme con la relativa documentazione e una relazione accompagnatoria, nel sistema informatico dell’istituto di credito) e dopo aver ottenuto in via informale un parere da parte dei colleghi dell’Ufficio competente secondo cui il coniuge non avrebbe potuto essere liberato dall’operazione (stante il regime di comunione dei beni della coppia), aver contattato il legale interno della banca ed essersi consultata con colleghi di un altro istituto bancario e con il notaio dell’Istituto: tutti avevano confermato che in regime di comunione il nuovo contratto di mutuo non avrebbe potuto essere stipulato liberando il coniuge.
Conseguentemente aveva fatto pervenire al proprio coniuge la comunicazione di cui sopra per evidenziare l’impossibilità di esonerarlo dalla garanzia fintantoché fosse rimasto il regime di comunione dei beni.
La società licenziava la direttrice considerando di particolare gravità l’invio di tale lettera “priva di riferimenti rituali e non sottoscritta dalle strutture competenti” aggiungendo che la stessa non sarebbe stata “comunque riconducibile in alcun modo alla volontà degli esponenti aziendali preposti”.
Il licenziamento veniva impugnato presso la Sezione lavoro del Tribunale di Ferrara che con ordinanza del 30.6.2020 pur considerando “il fatto disciplinare sussistente” riteneva non grave la condotta relativa alla redazione dalla lettera su carta intestata della banca (che per la Giudice “non presenta nessun dato formale in grado di recare , di per sé, disdoro alla banca”) e soprattutto inveritiera la asserita non riconducibilità alla volontà degli esponenti aziendali del contenuto della missiva: conseguentemente riteneva il licenziamento irrogato “una sanzione sproporzionata al disvalore del fatto e alla storia professionale della lavoratrice”.
Sul punto specifico – che si ritiene di particolare interesse come la giudice della seconda fase – che ha parimenti confermato il diritto alla reintegrazione – abbia interpretato l’art. 18 comma 4 nella parte in cui consente la reintegra “perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi”.
La Giudice della fase sommaria aveva valutato le sanzioni disciplinari offerte dal CCNL, evidenziando che “all’art. 44 enuncia le sanzioni disciplinari e tipizza i comportamenti disciplinarmente rilevanti che danno luogo al licenziamento e, per esclusione, gli altri (art. 44 lettere d) ed e)” per concludere che per le parti collettive, ove non ci si trovi di fronte ad un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali o ad una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, “tutti gli altri comportamenti danno luogo ad una sanzione conservativa, da graduare secondo i criteri indicati nel primo comma dell’art. 44”.
La sentenza in commento approfondisce l’interpretazione della norma contrattuale, evidenziando che la stessa, dopo aver elencato i provvedimenti disciplinari per tipologia, ha cura di precisare che essi vanno applicati “il relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa”.
La norna collettiva – dopo aver ricordato che per il provvedimento espulsivo devono ricorrere le condizioni del “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali” o di “una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto” e averne escluso la sussistenza – evidenzia come la norma collettiva tipizzi le sanzioni ma non indichi alcuna condotta punibile con la sanzione conservativa, neppure a titolo esemplificativo.
A parere della giudice «in tale contesto si deve giungere a ritenere che, in base a detto contratto, tutte le condotte che non integrino notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o non costituiscano giusta causa, rientrino necessariamente tra le condotte punibili con la sanzione conservativa, “sulla base delle previsioni” del contratto collettivo».
Può infatti leggersi nella sentenza che nel caso in esame “le previsioni” contrattuali sono ampie, per la stessa volontà delle parti collettive, e non è consentita un’interpretazione dell’art. 18 comma 4 così restrittiva da tradursi, di fatto, nella definitiva esclusione per la categoria dei quadri direttivi delle imprese creditizie dell’operatività della tutela reintegratoria attenuata, prevista dalla legge; diversamente opinando si giungerebbe ad un inammissibile, sostanziale, effetto abrogativo, per una determinata categoria di lavoratori, della disposizione di legge più favorevole.
Aggiunge il Tribunale: “Solo così interpretata la norma non risulta confliggente con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. ed anzi può dirsi che l’art. 44 CCNL contiene, in materia di licenziamento disciplinare, condizioni più favorevoli ai sensi dell’art. 12 l. n. 604/1966, in quanto no ingessato dalla previsione di casistiche esemplificative”.
Il pronunciamento acquista una portata rilevante nella valutazione delle disposizioni contrattuali alla luce della carta costituzionale, ed ha trovato conforto in una successiva decisione della Corte di cassazione (ord. 27.05.2021 n. 1477): ci riserviamo di approfondire entrambe le decisioni in un articolo di prossima pubblicazione in RGL.
AP

Parole chiave:
Licenziamento individuale, Procedimento disciplinare