Pres. Berrino, Rel. Paggetta, Poste Italiane s.p.a. c S.M. Art. 2087 c.c. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire lo stress emotivo di un lavoratore che subisce una rapina a causa della mancanza di adeguate misure di prevenzione della salute dei dipendenti Una lavoratrice di Poste Italiane s.p.a. avendo subito una lesione del proprio stato di salute a causa di una rapina avvenuta nell’ufficio postale, conveniva in giudizio la società al fine di ottenere il risarcimento del danno subito. La domanda della lavoratrice, respinta in primo grado, veniva accolta dalla Corte di Appello di Ancona che rilevava che l’evento criminoso era stato favorito dalla mancanza di adeguate misure di dissuasione da parte dell’azienda. Nello specifico la Corte distrettuale evidenziava che l’azienda aveva adottato misure idonee a preservare il patrimonio aziendale ma non già la salute dei propri lavoratori concretamente ritenuti esposti per le caratteristiche dell’ufficio al rischio di rapine La scelta aziendale di tutela il patrimonio non può, quindi ritenersi – secondo la decisione della Suprema Corte – conforme all’obbligo di protezione dei lavoratori che incombe in capo al datore di lavoro e non determina pertanto alcuna responsabilità oggettiva dell’azienda.