Pres. Berrino, Rel. Balestrieri
Peugeot Citroen Retail Italia s.p.a. c G.S.T.
Art. 4, 5 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223, Art. 2103 c.c.
E’ espressione di un principio di civiltà giuridica il divieto di licenziare un lavoratore addetto a mansioni diverse da quelle previste per la procedura di licenziamento
Una dipendente di una azienda automobilistica veniva licenziata a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo per soppressione di una posizione lavorativa alla quale era stata addetta temporaneamente poco prima dell’avvio della procedura. Il Tribunale di Milano, ritenuta l’estraneità della posizione di lavoro storicamente assegnata alla lavoratrice rispetto a quella oggetto della procedura di licenziamento, annullava il licenziamento e disponeva la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro con sentenza confermata dalla Corte di Appello. La Suprema Corte ha respinto il ricorso promosso dall’azienda affermando che un elementare principio di civiltà giuridica e di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, non consente di ritenere conforme a tali canoni il licenziamento di un dipendente addetto a mansioni diverse da quelle considerate in esubero ed adibita a queste ultime solo pochi mesi prima del recesso.