Corte di Cassazione
RAPPORTO DI LAVORO – Cass. 27.5.2021, n. 14815 – La stabilizzazione non esclude il danno comunitario
Data: 27/05/2021
Tipologia: sentenza
Commento:

(Pres. Tria, Rel. Spena)

 M.S. c Comune di Bologna
d.l. 107/2017 Art. 36 d.lgs 165/01
Non sempre la stabilizzazione del rapporto costituisce una valida ragione per escludere il danno comunitario da abuso di contratti a termine

Un lavoratore addetto a servizi operativi presso un istituto scolastico dopo numerosi contratti a termine partecipava ad una procedura di stabilizzazione risultando vincitore ed ottenendo pertanto l’immissione nei ruoli comunali.
Adito il Tribunale di Bologna per il risarcimento del danno comunitario, la domanda veniva accolta in primo grado e integralmente riformata dalla Corte di Appello che riteneva la procedura di stabilizzazione una misura idonea ed adeguata a sanzionare l’abuso del ricorso al contratto a termine.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice che rilevava che la procedura determinasse solo una chance di stabilizzazione ma non una certezza di immissione nei ruoli, rilevava che il piano straordinario di assunzione del personale docente non ha eliminato gli effetti dell’abuso dei contratti a termine.
La Cassazione ha infatti precisato che l’efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo -nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione.
Ai fini di tale rapporto – prosegue la Corte – non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata «agevolata» dalla successione dei contratti a termine ma occorre che essa sia stata «determinata» da quest’ultima in quanto la valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata».
IL prescritto rapporto diretto idoneo a inibire la domanda di risarcimento sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo o, comunque, all’esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive).
In caso di concorsi solo riservati l’abuso opera solo come mero antecedente remoto dell’assunzione ed offre al dipendente precario solo una mera chance di assunzione la cui valenza riparatoria del danno deve ritenersi esclusa.